Come recentemente ha rilevato il principale quotidiano economico nazionale già in chiusura di 2015 e, segnatamente, con un cospicuo deposito di sentenze del 19 dicembre (definito alla stregua di un nuovo “irap day”), la Corte di Cassazione ha fornito una rilettura dei criteri definiti nel precedente e più noto “irap day” del febbraio 2007. E lo sta facendo in senso favorevole al contribuente.
In pratica l’elemento più significativo è che ormai l’orientamento prevalente tende a escludere una sorta di automatica applicazione del tributo alla sola presenza di beni strumentali e lavoro prestato da terzi. Fermo restando che si attende ancora una pronuncia delle Sezioni Unite sui dipendenti d’ordine e il loro impatto sul requisito dell’autonoma organizzazione,
La conferma ulteriore di tali sviluppi si ha con l’Ordinanza del 9 marzo 2016 n. 4657. Essa è riferita al caso di un ingegnere che ha utilizzato beni strumentali e lavoro di terzi.
La Corte precisa a tal riguardo che l’I.R.A.P. coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista determinata dalla sua cultura e preparazione professionale e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioè da“un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticatone dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da come di finanziamento diretto ed indiretto etc.)”.
In tale contesto è “il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista… ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale” (Cass. n. 15754/2008).
Anche l’ammontare del reddito in sé considerato è irrilevante ai fini di ritenere o meno la esistenza di una autonoma organizzazione, mentre le spese per ammortamento di beni strumentali e per compensi a terzi, ove modeste, costituiscono dato equivoco, non evincendosi né che le prime si riferiscano a beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, né che le seconde siano attinenti a rapporti di collaborazione di tipo continuativo (Cass. 4929/2012; Cass. 11919/2014).