Ancora sull’atto di accertamento nullo per mancanza di delega

Recentemente abbiamo riferito come la sentenza n. 24492 del 2 dicembre 2015  della Suprema Corte avesse convalidato l’impostazione per cui va dichiarato nullo l’avviso di accertamento relativamente al quale l’Agenzia delle Entrate non dimostra di aver validamente delegato il funzionario che ha firmato l’atto.

Ciò citando, lo ricordiamo, due importanti principi: A) al principio di leale collaborazione che grava sulle parti processuali (e segnalatamente sulla parte pubblica), B) al principio della vicinanza della prova, in quanto si discute di circostanze che coinvolgono direttamente l’Amministrazione, che detiene la relativa documentazione, di difficile accesso per il contribuente (Cass. 5 settembre 2014, n. 18758; Cass. 10 luglio 2013, n. 1704 ; Cass. giugno 2013, n. 14942)

Adesso la Sentenza 17 marzo 2016 n. 5360 ripropone lo stesso tema. E identiche sono le conclusioni poiché per la Corte fermi i casi di sostituzione e reggenza di cui al D.P.R 8 maggio 1987, n. 266, art. 20 comma 1, lett. a) e b) è espressamente richiesta la delega a sottoscrivere e che il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio (Cass. 14626/00).

Si ricorda perciò il principio già affermato più volte per cui l’avviso di accertamento è nullo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio, poiché il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio (Cass. n. 17400/12; Cass. n. 18758/14).

Recentemente abbiamo riferito come la sentenza n. 24492 del 2 dicembre 2015  della Suprema Corte avesse convalidato l’impostazione per cui va dichiarato nullo l’avviso di accertamento relativamente al quale l’Agenzia delle Entrate non dimostra di aver validamente delegato il funzionario che ha firmato l’atto.

Ciò citando, lo ricordiamo, due importanti principi: A) al principio di leale collaborazione che grava sulle parti processuali (e segnalatamente sulla parte pubblica), B) al principio della vicinanza della prova, in quanto si discute di circostanze che coinvolgono direttamente l’Amministrazione, che detiene la relativa documentazione, di difficile accesso per il contribuente (Cass. 5 settembre 2014, n. 18758; Cass. 10 luglio 2013, n. 1704 ; Cass. giugno 2013, n. 14942)

Adesso la Sentenza 17 marzo 2016 n. 5360 ripropone lo stesso tema. E identiche sono le conclusioni poiché per la Corte fermi i casi di sostituzione e reggenza di cui al D.P.R 8 maggio 1987, n. 266, art. 20 comma 1, lett. a) e b) è espressamente richiesta la delega a sottoscrivere e che il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio (Cass. 14626/00).

Si ricorda perciò il principio già affermato più volte per cui l’avviso di accertamento è nullo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio, poiché il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio (Cass. n. 17400/12; Cass. n. 18758/14).