La Sezione Tributaria precisa i limiti dell’accertamento integrativo.

La V sezione della Corte di Cassazione, nella Sentenza 18 ottobre 2018, n. 26191 (Pres. Petitti, Rel. Oliva), accoglie le doglianze di un contribuente in merito alla ipotizzata violazione dell’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 da parte dei Giudici di merito, che avevano considerato legittimo un accertamento basato su un processo verbale di constatazione, redatto dopo un precedente verbale, a sua volta trasfuso in un diverso avviso di accertamento e riferito allo stesso periodo di imposta.

I Giudici della Sezione Tributaria ricordano al riguardo che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il presupposto per l’integrazione o modificazione in aumento dell’avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi, è costituito, ai sensi dell’art. 43 terzo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, dal dato oggettivo che gli elementi posti a base del nuovo atto siano nuovi, il che evidentemente non ricorre in presenza di diversa, o più approfondita, valutazione del materiale probatorio già acquisito dall’ufficio, dovendosi ritenere che con l’emissione dell’avviso di rettifica l’amministrazione consuma il proprio potere di accertamento in relazione agli elementi posti a sua disposizione.

I nuovi elementi, venuti a conoscenza dell’ufficio dopo la notifica dell’accertamento, devono essere adeguatamente portati a conoscenza del destinatario attraverso la motivazione del nuovo atto, ed il richiamo ad essi non può essere del tutto generico, ma deve contenerne una descrizione, sia pur sintetica” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10526 del 08/05/2006)

In applicazione del richiamato principio, sono stati ritenuti legittimi A)  l’avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 43 comma terzo del D.P.R. n.600/1973 sulla base di dati già conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l’avviso di accertamento iniziale al momento dell’adozione di esso (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11057 del 12/05/2006; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 576 del 15/01/2016, e Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n.1542 del 22/01/2018); B) l’accertamento in cui un soggetto, destinatario di un primo avviso di accertamento in qualità di amministratore di una società, sia stato accertato essere, a seguito di un successivo atto ispettivo, titolare unico della suddetta impresa e, quindi, del relativo reddito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10583 del 13/05/2011).

Ma non si è mai ritenuto legittimo un accertamento successivo quando si tratti “… di diversa, o più approfondita, valutazione del materiale probatorio già acquisito dall’ufficio, in quanto con l’emissione dell’atto di rettifica l’ufficio consuma il suo potere di accertamento in relazione al materiale probatorio a sua disposizione” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8029 del 03/04/2013).