In tema di reati tributari, non è possibile disporre o mantenere il sequestro preventivo, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria. Ciò anche se la sentenza non è definitiva, ma ha comunque effetto immediatamente esecutivo e dunque determina il relativo provvedimento di “sgravio” da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Questo il principio di diritto affermato dalla III Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza 7 gennaio 2019 n. 355 (Pres. Lapalorcia Rel. Macrì), principio già affermato in precedenti sentenze della stessa Corte e al quale viene data continuità (Cass., Sez. 3, n. 39187/15, Cass., Sez. 3, n. 19994/17.
Si tratta di un ricorso del Pubblico Ministero nel quale questi aveva osservato che l’annullamento della cartella esattoriale non incideva sul profitto confiscabile, poiché dovuto a motivi in diritto, e precisamente all’impossibilità di applicare retroattivamente l’art. 2945, secondo comma, cod. civ. alle società estinte in data anteriore all’entrata in vigore della novella del d. Lgs. 175/2014 (l’estinzione della società era intervenuta il 14.3.2013). Di qui la correttezza del sequestro, in virtù dell’autonomia del processo penale rispetto a quello tributario, sequestro disposto a carico del legale rappresentante della società contribuente a cui erano stati contestati il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) ed il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs 74/2000).
Secondo la III Sezione penale, invece, le osservazioni del Pubblico ministero non colgono nel segno, per i limiti di cognizione del Tribunale del riesame propri della fase cautelare. Sta di fatto che l’Agenzia delle entrate, non solo non ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, ma ha proceduto anche allo sgravio, e che Equitalia ha provveduto alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli, pignoramento ed ipoteca legale.
Di tali circostanze secondo la Suprema Corte il Tribunale del riesame ha tenuto conto, facendo buon governo dal principio affermato nelle sentenze sopra riportate.