Sul termine di decadenza per il recupero dell’imposta per indebita agevolazione “prima casa”, dopo alterne interpretazioni da parte della giurisprudenza e la presa di posizione dell’Amministrazione finanziaria per il termine prescrizionale ordinario, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza 21 novembre 2000 n. 1196) si sono da tempo pronunciate per l’operatività del termine triennale. Ovviamente la casistica è estremamente ampia e le pronunce dei Giudici Tributari cercano di fissare dei criteri stabili in relazione alle diverse situazioni di fatto, per quanto possibile.
L’ Ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1833 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Chindemi, Rel. Crolla) si occupa del caso di un contribuente decaduto dai benefici fiscali <<prima casa>>, previsti dalla I. 243/1993 e successive modificazioni, per aver rivenduto l’immobile entro il quinquennio, senza riacquisto entro un anno di altro immobile. In realtà l’immobile acquistato era stato frazionato in due unità e successivamente fatto oggetto di due vendite, una nel 2005 e una nel 2007.
In casi come questi il termine di accertamento di cui all’articolo 76 del DPR 131/86 va computato dal mancato riacquisto, da effettuarsi nell’anno successivo alla vendita per conservare i benefici.
La CTP accoglieva il ricorso ritenendo che l’accertamento, intervenuto nel marzo 2011, fosse tardivo in quanto era decorso il termine di quattro anni dalla prima vendita di una quota dell’immobile. In appello venivano invece accolte le tesi dell’Agenzia delle Entrate, per cui l’atto di recupero della maggiore imposta dovesse essere computato con riferimento alla vendita della seconda unità immobiliare frazionata, risultando con ciò legittimo l’atto impositivo conseguente.
La Corte respinge il ricorso del contribuente basato come unico motivo sulla violazione dell’art. 76 del dpr nr 131/1986 in relazione all’art 360 cpc. Infatti secondo i Giudici di Legittimità non può ritenersi perfezionata con il primo atto di vendita del 2005 la fattispecie della vendita dell’immobile a titolo oneroso acquistato con il beneficio fiscale conclusa entro il termine di cinque anni dalla data del suo acquisto, dal momento che il contribuente ha conservato la piena ed esclusiva proprietà della residua unità immobiliare frazionata, idonea ad essere adibita ad abitazione. A conferma di ciò il singolo alloggio ricavato dalla ripartizione immobiliare è stato oggetto di separato ed autonomo atto di trasferimento ad un terzo soggetto.
Correttamente pertanto l’impugnata sentenza ha individuato il dies a quo del termine triennale previsto dall’art 76 dpr cit. nell’atto di vendita stipulato nel settembre 2008, scadenza dell’anno successivo alla seconda alienazione, con conseguente decadenza dall’agevolazione fiscale, perché <<solo allo spirare di tale termine senza avere effettuato un nuovo acquisto il contribuente perde, in via definitiva, il diritto all’agevolazione, provvisoriamente goduta sul primo acquisto» (Cass. n. 3783/13; in termini, Cass. 28880/08). La notifica del provvedimento impositivo avvenuta nel marzo del 2011 è quindi tempestiva.
La compensazione delle spese del giudizio tra le parti dimostra la peculiarità del caso.