L’articolo 53 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che i termini «servizi relativi all’accesso a manifestazioni» contemplati da tale disposizione e che determinano l’applicazione dell’IVA nel paese di erogazione del servizio, sono riferibili a corsi di formazione della durata di alcuni giorni a favore di soggetti passivi che si sono iscritti e hanno pagato preventivamente. Col risultato che non rileva, ai fini dell’applicazione dell’IVA, il luogo di residenza dei partecipanti, ma il luogo nel quale materialmente il corso si svolge.
Queste le conclusioni della Corte di Giustizia UE nella sentenza 13 marzo 2019, C-647/17.
La vicenda riguardava un contenzioso tra l’autorità fiscale svedese e una società dello stesso paese in merito ad un avviso di accertamento per IVA sulla fornitura di attività di formazione in ambito amministrativo.
La società svedese organizzava corsi rivolti a operatori economici di quello stesso paese. Tali corsi si svolgevano perlopiù in Svezia, ma anche in altri stati UE.
La Corte di Giustizia UE, nell’interpretare l’art. 53 della direttiva rileva che il luogodelle prestazioni di servizi consistenti nel consentire l’accesso a manifestazioni, segnatamente educative, fornite a soggetti passivi, è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente. Inoltre precisa che, per il regolamento di esecuzione della direttiva, i servizi di cui all’art. 53 della direttiva IVA, relativi all’accesso a manifestazioni educative e scientifiche, quali conferenze e seminari, includono le prestazioni di servizi le cui caratteristiche essenziali consistano nel concedere il diritto d’accesso ad una manifestazione a fronte di un biglietto o di un corrispettivo.
Quindi tali prestazioni di servizi devono essere assoggettate all’IVA nel luogo in cui le prestazioni stesse vengono materialmente svolte, vale a dire negli Stati membri in cui dette attività di formazione vengono dispensate.
Nel diritto interno ricordiamo che l’articolo 7-ter del decreto IVA prevede l’applicazione dell’IVA, per i servizi, nel paese del committente (nel caso di rapporto “business to business”). Questo almeno come regola generale.
Ma l’articolo 7-quinquies, per la verità piuttosto chiaro, stabilisce che “In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1 ….le prestazioni di servizi relativi ad attivita’ culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attivita’, nonche’ le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attivita’ sono ivi materialmente svolte”.