Presunzioni tributarie e giudizio penale: un rapporto ancora da chiarire nella giurisprudenza della Suprema Corte. E….. attenzione alle regole sui prelevamenti bancari!

Qualche settimana fa avevamo commentato la sentenza n. 7242 del 18 febbraio 2019 della terza sezione penale della Corte di Cassazione che aveva ribadito il principio per il quale le presunzioni legali previste dalle norme tributarie non possono costituire da sole una valida prova della commissione del reato ipotizzato nel contesto del processo penale. A tali presunzioni, in tale ambito, viene solo attribuito del valore indiziario, e dunque possono essere utilizzate dal giudice penale ma devono essere confermate da ulteriori elementi di riscontro che attestino l’effettiva esistenza della condotta criminosa.

Ebbene,a poca distanza di tempo, la Sentenza n. 13334 depositata il 27 marzo 2019, ancora della terza penale (Pres. Lapalorcia, Rel. Zunica), dà una lettura evidentemente diversa della questione. Letteralmente “come più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 7078 del 23/01/2013, Rv. 254853), le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire di per sè fonte di prova della commissione del reato, assumono tuttavia il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell’ esistenza della condotta criminosa, costituendo altresì affermazione costante della giurisprudenza civile di questa Corte quella secondo cui “la presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in forza del quale sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito, ha portata generale, nonostante l’utilizzo dell’accezione “ricavi” e non anche di quella “‘compensi” ed è applicabile, quindi, non solo al reddito di impresa, ma anche al reddito da lavoro autonomo e professionale (cfr. ex multis Sez. 5 civ., n. 14041 del 27/06/2011)“.

Cosa ci sia da valutare “liberamente” a fronte di una presunzione che pone un legame logico tra prelevamenti e versamenti da un lato e ricavi dall’altro, non è molto chiaro. O si accetta tale correlazione come prova o la si nega, a nostro modesto avviso. Critico in particolare è il legame tra i prelevamenti e i ricavi che, se anche può avere nel tributario qualche elemento logico nel caso di acquisto e rivendita di beni, trova evidenti limiti, proprio di carattere deduttivo, nelle imprese di servizi.

Quanto alle professioni poi, la Terza Sezione penale, citando giurisprudenza del 2011, dimostra di non tener conto affatto della sentenza 228 del 11 giugno 2014 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), limitatamente alle parole «o compensi». Dichiarando di fatto inapplicabile la presunzione sui prelevamenti ai i professionisti.  Scrivere oggi che il termine “ricavi” coinvolge anche i “compensi”, e ciò sia per i prelevamenti che per i versamenti, va contro la pronuncia appena citata. Il che pare non corretto.