Società agricole: sì alle agevolazioni ICI (ed IMU) sui terreni a conduzione diretta.

Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola e, nel caso di società di persone, qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.

Questo il principio affermato nella Sentenza 30 aprile 2019, n. 11415 della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria (Pres. Chindemi, Rel. Billi).

La Corte richiama precedenti giurisprudenziali in tal senso per ammettere la possibilità, da parte delle società, di godere delle agevolazioni ICI di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992. La predetta agevolazione, consistente in una ampia decurtazione della base imponibile ICI, si applicava ai “Terreni condotti direttamente” intendendo per tali i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita’ a titolo principale, purche’ dai medesimi condotti.

Nel caso specifico del giudizio si trattava di una società semplice che gestiva le attività agricole, mentre il proprietario del terreno era imprenditore agricolo professionale. La società semplice era costituita dal contribuente ed i suoi due figli, anch’essi imprenditori agricoli.

Ricordiamo che la stessa Corte ha riconosciuto i benefici anche dopo il passaggio all’IMU. Si veda al riguardo la Sentenza n. 28062 del 2 novembre 2018, per esempio, citata proprio dalla sentenza del 30 aprile scorso.

Ed infatti l’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 99/2004 fissa il principio per il quale la qualifica di Iap può essere riconosciuta anche alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 cod. civ. e se in possesso dei seguenti requisiti: 1) “nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari”; 2) “nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale”. Inoltre l’articolo 1, comma 5-bis, D.Lgs. 99/2004 prevede che “l’imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142”.