Sanzionato in proprio l’amministratore di società che compie violazioni tributarie nell’esclusivo interesse personale utilizzando la società stessa come schermo.

L’ordinanza 9 maggio 2019, n. 12334 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Campanile, Rel. Locatelli) fornisce una coerente lettura dei rapporti tra l’autore materiale di una violazione tributaria e l’ente nel cui interesse egli eventualmente abbia agito con riferimento alle sanzioni tributarie conseguenti. Con riferimento ad un caso concreto nel quale la società era stata usata solo come schermo e dunque l’interesse effettivo per i Giudici era della persona fisica e non della società.

Per la Corte in materia di sanzioni amministrative tributarie vige il principio (mutuato dal diritto penale) della responsabilità personale dell’autore della violazione stabilito dall’art. 2 comma 2 del d.lgs. n.472 del 1997, secondo cui “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione”.

In deroga a tale principio, nonché in deroga all’art.11 del d.lgs. n. 472 del 1997 che prevede la responsabilità solidale delle società ( con o senza personalità giuridica) nel cui interesse ha agito la persona fisica autrice della violazione, l’art.7 del d. I. n. 269 del 2003, convertito nella legge 326 del 2003, ha stabilito che “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”.

L’applicazione della norma (ritenuta eccezionale) introdotta dal citato art. 7 presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l’autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore.

Viceversa, qualora risulti che il rappresentante o l’amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente con personalità giuridica quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l’applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito.