Precisiamolo subito. L’Ordinanza 11 giugno 2019, n. 15654 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. De Masi, Rel. Russo) non è particolarmente dirompente e/o significativa rispetto all’orientamento consolidato in tema di contraddittorio su tributi interni. Conferma di fatto una lettura già nota.
La riportiamo sia perché dà un’idea aggiornata dello “stato dell’arte” in materia, sia perché non si può non notare una certa difformità di criteri in presenza di situazioni sostanzialmente simili, almeno in attesa di un intervento del legislatore più volte annunciato che regoli i criteri della difesa endoprocedimentale.
Parliamo della differenza tra controlli automatizzati (36-bis) e controlli formali (36-ter) del decreto sull’accertamento delle imposte sui redditi. Norme tutto sommato simili, collocate nello stesso testo normativo e in prossimità l’una dell’altra.
Per la Corte tuttavia “deve differenziarsi la fattispecie normativa di cui all’art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 rispetto a quella prevista dall’art. 36 ter. In particolare si è affermato che la cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973, è nulla poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36 bis dello stesso decreto, che avviene all’esito di un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l’eventuale omissione non incide sull’esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità. (Cass. civ. n. 15311/2014)”.
Quindi è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, rispettivamente prevista dal comma 3 dell’art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 e dal comma 3 dell’art. 54 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, sia perché le norme citate non prevedono alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento.
Quindi controllo formale con comunicazione preventiva. Liquidazione senza preavviso di irregolarità. Tutto legittimo.