La Sentenza 11 giugno 2019, n. 15646 della V sezione della Corte di Cassazione (pres. Chindemi. Rel. Mondini) si occupa delle regole della procura al difensore nel giudizio di cassazione.
Nel caso specifico la procura rilasciata dalla parte intimata – la quale non avev depositato controricorso – in calce alla “nota di costituzione” non era stata infatti ritenuta idonea ad abilitare il difensore a partecipare all’udienza di discussione.
Ciò perché nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché I’ art. 83, comma 3, c.p.c. nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica con riferimento al giudizio di cassazione soltanto quelli sopra individuati. Da ciò consegue, secondo la Corte, che se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal cit. art. 83, comma 2, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
In questo senso dunque la sezione tributaria conferma uno specifico precedente (Cass. 25505 del 02/12/2014). Il fatto che il ricorrente fosse il sindaco di un comune non muta la questione, giacché nelle sue funzioni non rientra alcun potere di autentica in giudizio.