Credito IVA desumibile dai numeri anche se non specificamente evidenziato in dichiarazione: spetta il rimborso. Non rileva il termine di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 546/92.

In tema d’IVA, ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall’Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l’avvio del relativo procedimento.

Per questo motivo  non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.

Questo il principio enunciato dalla VI Sezione della Corte di Cassazione nella Ordinanza 5 luglio 2019, n. 18110 (Pres. Greco, Rel. Gori), che fa riferimento anche a precedenti della Sezione Tributaria (Cass, Sez. 5 – , Sentenza n. 4559 del 22/02/2017; conforme a Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20678 del 01/10/2014).

Con ciò viene accolto l’unico motivo del ricorso da parte del contribuente – dedotto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – con il quale si lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n.546 del 1992 e dell’art. 2946 codice civile. Ciò per aver la CTR ritenuto, affinché la domanda di rimborso potesse ritenersi validamente formulata nella dichiarazione annuale o nel modello unico, non fosse sufficiente evidenziare un credito di imposta, ma fosse necessario che lo stesso fosse oggetto di inequivoca domanda di rimborso, ovvero che l’importo in questione fosse indicato nel pertinente campo del modulo ai fini del rimborso, e ritenendo che «la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dai pagamento» o dal verificarsi del presupposto.

Quindi nei fatti una volta omesso di indicare l’importo del rimborso nella dichiarazione e formulata l’istanza di rimborso, il contribuente si era sentito rispondere che la domanda stessa era tardiva, in quanto giunta dopo il biennio previsto dall’articolo 21 citato. Ma essendo il credito IVA una mera somma algebrica di crediti, debiti e versamenti, l’importo era desumibile dai numeri già trasmessi. E dunque nessuna decadenza si è verificata.