L’ordinanza 9 luglio 2019 n. 18350 della III Sezione Civ. Della Corte di Cassazione (Pres. Vivaldi, Rel. Rossetto) rimette gli atti al Primo Presidente, affinché valuti l’opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite, siccome “implicante la soluzione della questione di massima di particolare importanza, concernente la rappresentanza in giudizio della neoistituita Agenzia delle Entrate – Riscossione e, in particolare, l’obbligatorietà del patrocinio autorizzato da parte dell’Avvocatura dello Stato o, in alternativa, la facoltatività di questo su di un piano di piena parità, salva la volontaria autolimitazione dell’Agenzia in sede di convenzione con l’Avvocatura, con l’avvalimento di avvocati del libero foro”.
Sappiamo infatti che un recente (non poteva essere altrimenti visto che di una norma del 2016 si parla) quanto ben consolidato orientamento della sezione Tributaria ha detto che l’estinzione ope legis delle società del c.d. “gruppo Equitalia” ai sensi dell’art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, non determina l’interruzione dei processi pendenti, né la necessità di costituzione in giudizio del nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione, non costituendo successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c., bensì successione nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c., e ciò ancorché vi sia stata la previsione legislativa del subentro del nuovo ente «a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali» del soggetto estinto (Cass. 15/06/2018, n. 15869; vedi anche, a proposito del subentro di Equitalia s.p.a. nelle funzioni di riscossione svolte dai concessionari privati, Cass. 28/03/2014, n. 7318).
Tuttavia, quando il nuovo ente decida autonomamente di costituirsi nel giudizio di Cassazione, con il patrocinio di un avvocato del libero foro, sussiste per esso l’onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell’atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest’ultimo, in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo il caso di un conflitto di interessi, dall’Avvocatura dello Stato (Cass. 09/11/2018, n. 28684; Cass. 09/11/2018, n. 28741)”. Quindi occorre produrre, nel caso, la necessaria procura speciale per patrocinare nel giudizio di legittimità e l’atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 8, del d.l. n. 193 del 2016) e l’apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza delle quali nrisulti giustificato tale ricorso alternativo (ex art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall’art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103).
Non pare sul punto esservi un contrasto tale da giustificare il rinvio alle Sezioni Unite.
Nè per la verità di contrasto parla l’ordinanza interlocutoria. La quale invece ipotizza una lettura diametralmente opposta a quella della Sezione Tributaria che si è appena menzionata. Secondo tale lettura la stessa formulazione letterale prevede su di un piano di perfetta parità le fattispecie di patrocinio dell’AdER, come è reso palese dall’impiego dell’avverbio «altresì» in esordio del secondo periodo del comma ottavo dell’art. 1 in esame: avverbio che, secondo i principali studi di linguistica, equivale a «inoltre, anche, pure» ed introduce quindi una proposizione il cui significato si aggiunge a quello della precedente, ma senza istituire affatto una relazione gerarchica o di subordinazione rispetto a quella.
Quindi è la terza sezione che avanza una propria interpretazione concorrente e confliggente con quella che oggi largamente prevale. Non resta che seguire gli sviluppi.