In tema di contenzioso tributario, solo la piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente consente il consapevole esercizio del diritto di impugnativa. Per conseguenza “la ratio della previsione secondo cui al contribuente non va — di regola — notificato l’estratto di ruolo, bensì la cartella di pagamento nella quale il ruolo viene trasfuso, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, risiede proprio nell’esigenza di rendere ostensibili al medesimo le ragioni ed i presupposti che hanno dato origine alla pretesa fiscale azionata dall’Amministrazione finanziaria» (cfr. Class., Sez. 5, Sentenza n. 7874 del 17/04/2015, Rv. 635301) con la conseguenza che l’acquisizione da parte del contribuente di una copia dell’estratto di ruolo riportante l’indicazione di avvenuta iscrizione a ruolo di quanto poi trasfuso nella relativa cartella di pagamento, avente il valore di una mera informazione di un fatto verificatosi, non può assurgere a prova della piena conoscenza dell’atto impositivo impugnabile, ai fini della decorrenza del termine di cui al d.lgs.n. 546 del 1992, art. 21, potendo legittimare al più l’impugnazione, peraltro facoltativa, del solo estratto di ruolo.
Questi i chiarissimi concetti espressi dalla Corte di Cassazione, VI Sezione, contenute nell’ordinanza n. 22507 depositata il 9 settembre 2019 (Pres. Greco, Rel. Luciotti).
I Giudici della sezione filtro ricordano che le Sezioni Unite con la sentenza n. 19704 del 2015, hanno puntualizzato che l’estratto di ruolo è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, un elaborato informatico creato dal concessionario della riscossione a richiesta dell’interessato, contenente unicamente gli “elementi” di un atto impositivo e non una pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo l’esattore carente del relativo potere), ed è pertanto, in quanto tale, non impugnabile sia perché trattasi di atto non rientrante nel novero degli atti impugnabili ai sensi dell’art.19 del d.lgs. 546/92 sia perché trattasi di atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse (ex art. 100 c.p.c.) non avendo alcun senso l’eliminazione di esso dal mondo giuridico, senza incidere su quanto in esso rappresentato (in linea con la sentenza delle Sezioni Unite, v. Cass. ordinanza n.22184 del 22/09/2017; Cass. sentenza n. 6610 del 15/03/2013).
Le cose stanno diversamente là dove l’impugnazione investa l’estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in riferimento agli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati e cioè il ruolo e la cartella, mai notificati. In tal caso sussiste evidentemente l’interesse ad agire e sussiste anche la possibilità di farlo (Cass.11439/2016; Cass. 20611/2016).