La quinta sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza interlocutoria 19 settembre 2019, n. 23381 (pres. De Masi, rel. Mondini) trasmette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di una causa relativa ai benefici fiscali per l’acquisto di terreni edificabili e alla mancata edificazione per causa di forza maggiore.
Secondo la Corte si fronteggiano oggi due orientamenti giurisprudenziali.
Uno, più garantista, secondo il quale è “dall’ordinamento ricavabile una generale regola per cui non ciò essere preteso un comportamento quando lo stesso sia divenuto impossibile senza colpa di chi vi sia tenuto” (sentenza n.9851/2017).
L’altro più articolato (e che la Sezione Tributaria pare condividere) secondo cui l’applicazione dell’ordinario regime tributario (invece di quello agevolato) non ha natura sanzionatoria di una condotta dell’acquirente dell’immobile – solo rispetto alla quale potrebbe assumere significato esimente la forza maggiore – ma consegue alla sopravvenuta mancanza di causa del beneficio invocato all’atto dell’acquisto.
Anche dai riferimenti richiamati (che si ricollegano ai benefici prima casa e al mancato riacquisto nell’anno) si comprende bene che la questione ha rilevanza, probabilmente, in un ambito più ampio di quello specifico dei terreni non edificati. E va ad interessare le agevolazioni connesse ad acquisti immobiliari in genere.
Aspettiamo allora con interesse i prossimi passaggi della questione.