La sezione filtro della Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 23523 del 20 settembre 2019 (Pres. Greco Rel. Luciotti) accoglie una eccezione del contribuente che lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 bis e 22 d.lgs. n. 546 del 1992 e 7 della legge n. 212 del 2000 sul presupposto che erroneamente la CTR avesse dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto diverso dall’istanza di mediazione a cui non erano stati allegati alcuni documenti (allegati, invece, al ricorso).
La Corte rileva che nessuna disposizione prevede, ai fini dell’ammissibilità del ricorso giurisdizionale, che i documenti che lo corredano, depositati alla segreteria della commissione tributaria, siano allegati anche all’istanza di reclamo presentato all’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 17 bis d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione vigente ratione temporis (ovvero, ante riforma introdotta dal d.lgs. n. 156 del 2015).
Al riguardo, deve osservarsi che tale disposizione, che individua nel reclamo una condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale (comma 1) e prevede che il reclamo produce gli effetti del ricorso decorso il termine di novanta giorni dalla sua presentazione (comma 4), rinvia, per quanto attiene alle modalità di costituzione in giudizio del ricorrente, all’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, consente espressamente il deposito successivo dei documenti allegati al ricorso, stabilendo al comma 4 che il ricorrente, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso (art. 20) depositi nella segreteria della commissione tributaria adita «il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia».
Ne consegue che, in accoglimento del motivo in esame, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla competente Commissione tributaria regionale per l’esame dei motivi di impugnazione proposti dalla contribuente.
Una precisazione ulteriore contenuta nella motivazione vale la pena di essere menzionata.
Nel caso di specie la CTR dopo la declaratoria di inammissibilità di cui si è appena detto ha statuito anche sulle questioni di merito poste dall’appellante. Ma ciò non è ammesso, visto che il Giudice si era spogliato della relativa “potestas iudicandi” allorquando ha dichiarato inammissibile l’appello da quella proposto.
Infatti che «Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007)
Conseguentemente i motivi del ricorso per cassazione diretti a censurare la statuizione di merito della CTR vanno dichiarati inammissibili.