Segnaliamo oggi una sentenza della III Sezione Penale della Corte di Cassazione, ovvero la numero 41070 depositata il 7 ottobre 2019 (Pres. Andreazza Rel. Di Stasi).
Il tema è quello del reato previsto dall’articolo 10-ter d.lgs 74/2000. La Corte ricorda come per la sussistenza di tale reato è richiesto il dolo generico, integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta dell’agente di non versare il tributo.
Il predetto reato omissivo a carattere istantaneo consiste nel mancato versamento all’erario delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale che, tranne i casi di applicabilità del regime di “IVA per cassa”, è ordinariamente svincolato dalla effettiva riscossione delle somme- corrispettivo relative alle prestazioni effettuate.
Quindi l’emissione della fattura, pertanto, se antecedente al pagamento del corrispettivo, espone il contribuente, per sua scelta, all’obbligo di versare comunque la relativa imposta, in linea con quanto previsto all’articolo 6 del decreto IVA. Non è pertanto possibile dedurre il mancato pagamento della fattura né lo sconto bancario della fattura quale causa di forza maggiore o di mancanza dell’elemento soggettivo.