L’ordinanza n. 26126 del 16 ottobre 2019 della VI Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Greco, Rel. Dell’Orfano) conferma il precedente orientamento della Corte secondo il quale quale i beni ricompresi in un fondo patrimoniale possono essere aggrediti da parte dell’Agente della riscossione in sede esecutiva se l’obbligazione tributaria è sorta in relazione alle esigenze o ai bisogni della famiglia o comunque se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali necessità.
Il caso è quello di un contribuente esercente attività agricola, nei confronti del quale era stata effettuata una iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 77, D.P.R. n. 602/1973. Detta iscrizione aveva riguardat anche alcuni immobili ricadenti in un fondo patrimoniale precedentemente costituito.
L’Agente della riscossione, ricorrendo in Cassazione contro la sentenza della CTR sfavorevole, aveva eccepito il vizio di violazione di legge. Secondo questa lettura infatti la CTR aveva errato nel ritenere applicabili all’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77, D.P.R. n. 602/1973 i precetti previsti dall’art. 170 c.c. che invece sono validi invece solo nell’ambito dell’esecuzione forzata.
La Corte, pur accogliendo il ricorso, richiama invece proprio l’articolo 170 c.c. a norma del quale L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Ricorda al riguardo che la giurisprudenza di legittimità afferma ormai in modo costante che l’art.170 c.c. nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, compresa quella di cui all’art.77 del d.p.r. 3 marzo 1973/ n.602. Ne consegue che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando – nell’ipotesi contraria – il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca – sicché, ove proceda in tal senso, l’iscrizione è da ritenere illegittima – nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità.