“La giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, così come correttamente riportata nel ricorso, è nel senso che, in tema di IVA, l’esposizione di un credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione. Ne consegue che il relativo credito del contribuente è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito”.
Così si esprime la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nell’Ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26371 (Pres. Bruschetta, Rel. Corradini), adottando un approccio sostanziale alla questione dei rimborsi IVA, in linea con l’orientamento più recente dei Giudici di Legittimità nonché con la giurisprudenza della Corte UE.
Nel caso specifico l’Agenzia delle Entrate, pur non contestando la sussistenza del credito e dei presupposti di cui all’art. 30 comma 2 del DPR n. 633 del 1972, ribadiva che la presentazione del modello VR era condizione indispensabile al fine di recuperare il credito IVA residuo dopo le operazione di liquidazione nel più lungo termine di prescrizione, non ritenendo sufficiente la sola indicazione del credito da chiedere a rimborso nella dichiarazione IVA, per cui l’istanza prodotta dal ricorrente ai sensi dell’art. 2033 c.c., al di fuori del modello legale disciplinato dall’art. 38 bis del DPR n. 633 del 1972, sarebbe incorsa nella decadenza biennale di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
La Corte come detto non si allinea a questa lettura e ribadisce il seguente principio di diritto per cui: “in tema di rimborsi dell’Iva, la compilazione dei quadri VX o RX del modello di dichiarazione, nel campo attinente al credito di cui si chiede il rimborso, è legittimamente considerata alla stregua di manifestazione di volontà di ottenere il rimborso; tale manifestazione di volontà identifica, invero, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, la domanda di rimborso fatta nella dichiarazione, e, ancorché non accompagnata dalla presentazione del mod. VR ai fini della determinazione dell’importo richiesto a rimborso nella dichiarazione Iva, sottrae la fattispecie al termine biennale di decadenza sancito, in via residuale, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21”.