Nulla la cartella di pagamento notificata dal Concessionario dopo la cancellazione dello stesso dal registro delle imprese per avvenuta incorporazione.

Oggi segnaliamo ai nostri lettori l’Ordinanza 28 ottobre 2019, n. 27425 della sezione filtro della Corte di Cassazione (Pres. Greco, Rel. Dell’Orfano) che tratta di un caso interessante e che potrebbe non essere del tutto isolato: quello di un contribuente vittorioso nei gradi di merito relativamente a una cartella di pagamento notificata da un concessionario della riscossione, nel caso specifico Equitalia Cerit S.p.A e ritenuta dalla CTP prima e dalla Regionale poi inesistente perché proveniente da soggetto giuridico, alla data delle notificazioni, non più esistente perché cancellato dal registro delle imprese. Equitalia Cerit SpA era infatti stata incorporata da Equitalia Centro SpA a decorrere dal 1° luglio 2011 risultando cancellata dal registro delle imprese due giorni prima, ovvero il 28 giugno 2011.

La corte cita l’art. 2504-bis c.c., comma 1, nel testo che risulta dopo la riforma attuata con il D.Lgs. n. 6 del 2003 (applicabile ratione temporìs) il quale lascia ferma la previsione per cui la società risultante dalla fusione o incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all’operazione, ma non parla più di società <<estinte>> e – quel che più conta – prevede espressamente che l’assunzione in capo alla società risultante dalla fusione o incorporante dei diritti e degli obblighi delle società preesistenti comporta la prosecuzione di tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Ma per la giurisprudenza della Cassazione “il legislatore ha così (definitivamente) chiarito che la fusione tra società, prevista dall’art. 2501 c.c. e segg., non determina, nell’ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria; ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione” (Cass., Sez. Un., n. 2637/2006). Dunque le fusioni avvenute dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 2504-bis c.c., determinano soltanto un fenomeno evolutivo – modificativo della società, il che significa che non vi è “l’estinzione di un soggetto e (correlativamente) la creazione di un diverso soggetto; risolvendosi (come già è stato rilevato in dottrina) in una vicenda meramente evolutiva – modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 19698/2010, 1950972010). Ben diversa è però la situazione dell’estinzione conseguente alla cancellazione della società dal registro delle imprese per cessazione o per completamento delle attività di liquidazione, in base alla considerazione che, “nell’incorporazione per fusione, la società incorporante, già prima della citata novella del 2003, partecipando essa stessa alla fusione, non è mai totalmente distinta dalla parte già costituita, onde quel tipo di operazione dipende interamente dalla volontà degli stessi organi delle due società che ne sono protagoniste, ivi compresa l’incorporante che è destinata a subentrare nella posizione processuale dell’incorporata” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 6070/2013).

Viene poi evidenziato quanto affermato dalla Corte (Cass. n. 3820/2013, richiamata da Cass. nn. 24998/2014, 18188/2016 in motiv.), laddove è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto dalla società incorporata, in ragione delle peculiarità della fattispecie, in cui <<la società incorporata prima ha ottenuto la cancellazione dal registro delle imprese e poi ha proposto appello, così venendo contra factum proprìum>>-.

E’ stato infatti ribadito che, in tema di fusione per incorporazione, l’art. 2504 bis c.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità. Ove però la società incorporata abbia ottenuto, in epoca successiva all’entrata in vigore dell’art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese, si determina, attesa l’efficacia costitutiva del suddetto provvedimento di cancellazione, l’immediata estinzione della società stessa, che non può più mantenere la propria individualità, né può far valere la persistenza di una propria autonoma legittimazione attiva. Ne consegue che, per i Giudici di Legittimità, nel caso in esame, state l’intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese, della società Equitalia Cerit S.p.A. in data 28.6.2011 e la notifica della cartella esattoriale in data successiva (10/11 agosto 2011), la CTR ha dato corretta applicazione ai principi predetti annullando la cartella esattoriale notificata dalla società incorporata successivamente alla cancellazione dal registro delle imprese.