Singolare ma da ritenere tutt’altro che infrequente il caso di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, a seguito di verifica in azienda, aveva contestato numerose violazioni di obblighi fiscali conseguenti all’avvenuta emissione di una serie di fatture, sulle quali erano stati indicati beni di qualità diversa (nello specifico kerosene) da quelli effettivamente ceduti (gasolio).
Nel giudizio di appello la società era uscita vittoriosa dato che la CTR aveva rilevato come, nella fattispecie, apparisse del tutto probabile che la quantità di gasolio occultata corrispondesse a una identica quantità di kerosene già fatturata e assoggettata a IVA, con conseguente rigetto della tesi dell’Agenzia circa la ripresa a tassazione relativamente a questo prodotto.
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, invece, nella sintetica sentenza 31 ottobre 2019, n. 28062 (Pres. Bruschetta, Rel. Grasso) accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate basato sulla eccezione di motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
In sostanza per la Corte la Commissione tributaria regionale ha errato nell’affermare un fatto controverso e decisivo (la cessione di kerosene con fattura) in via puramente presuntiva. Se il kerosene contestato fosse stato ceduto con fattura, infatti, tale documento avrebbe dovuto essere acquisito come prova documentale.
Il criterio da sottolineare quindi, in generale in analogo contesto, è quello per il quale per superare la presunzione legale derivante dai controlli di magazzino va riscontrato l’errore documentale. E ciò su base documentale, appunto. Verificando che le fatture, per quantità identiche anche se per tipologia di beni errata, siano state realmente emesse.