L’ Ordinanza 14 novembre 2019, n. 29653 della Sezione Tributaria della Corte di cassazione (Pres. De Masi, Rel. Penta) fornisce una lettura del cosiddetto “stralcio delle mini-cartelle” contenuto nel decreto 119/2018 che pare del tutto corretta e che, nel caso specifico, fa rientrare in queste definizione un debito da ingiunzione di pagamento.
Come si ricorderà il 19 dicembre 2018 è entrata in vigore la Legge n. 136/18 con la quale è stato convertito in legge il D.L. n. 119/18. Nell’articolo 4 del decreto era previsto che tutti i debiti, contenuti in ruoli consegnati all’Agente della Riscossione tra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati, se il loro importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, era di importo inferiore a 1000 euro.
Il provvedimento, che è passato alle cronache come “stralcio delle mini-cartelle” riguardava in realtà i debiti di qualsiasi natura e non identificati in un determinat atto in particolare. Quindi l’oggetto dell’annullamento non era la cartella di pagamento, nè il ruolo e/o eventuali ulteriori atti della riscossione (intimazioni, fermi, ipoteche ecc.). Ciò che era oggetto di annullamento è il singolo debito.
Per la Corte, riguardando una questione di tasse automobilistiche per 197,06 euro, va rilevato d’ufficio che nelle more è stata emanata dal legislatore una norma che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di euro 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione (art. 4 del d.l. 119/2018, convertito in legge 136/2018 – c.d. decreto fiscale -). Detta norma, al comma 1, prevede che «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati.
L’annullamento e’ effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015».
Per la Corte va ricordato che la riscossione coattiva può avvenire mediante: a) la formazione di un ruolo esecutivo e la conseguente emissione di una cartella di pagamento tramite Equitalia S.p.A.; b) l’emissione di un’ingiunzione di pagamento direttamente da parte dell’amministrazione; c) l’emissione di un’ingiunzione di pagamento tramite un concessionario abilitato (per la Regione, dal 2017, Soris S.p.A.).
Tuttavia, la menzionata disposizione fa riferimento ai “singoli carichi affidati agli agenti della riscossione”, a prescindere cioè dalla data in cui effettivamente questi ultimi provvedono alla emissione della cartella di pagamento o alla emissione della ingiunzione di pagamento.
Quindi la Corte dichiara la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.