La Sentenza 19 novembre 2019, n. 29974 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Chindemi, Rel. Pepe) affronta il tema dei limiti di applicazione della estensione del giudicato favorevole al coobbligato prevista dall’articolo 1306 del codice civile.
La questione di diritto sottoposta all’esame del Collegio investe il tema dei limiti soggettivi del giudicato tributario e, in particolare, l’applicabilità all’istituto della solidarietà tributaria dei principi di cui all’art. 1306 predetto, il quale, al comma secondo, consente – in deroga ai limiti soggettivi del giudicato – al condebitore di opporre al creditore il giudicato intervenuto nel giudizio tra quest’ultimo ed un altro condebitore.
In proposito, l’art. 1306 c. c., al primo comma, prevede che «la sentenza, pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori» e ciò nel rispetto del principio secondo cui la sentenza vale solo tra le parti del processo e non ultra partes. In deroga a tale principio, il secondo comma dell’art. 1306 c.c. prevede che i debitori, che non hanno partecipato al processo, possono opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore (salvo che sia fondata su ragioni personali).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, tuttavia, ritiene sì applicabile l’art. 1306 c.c. ai casi di solidarietà tributaria facendo prevalere l’effetto del giudicato (riguardante un condebitore) sull’avviso di accertamento, ma con il limite che il giudicato non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato altro giudicato.
A tal riguardo i Giudici di Legittimità citano, quale precedente, Cass. n.16560 del 2017, secondo cui «In tema di solidarietà tributaria, in virtù del limite apportato dal comma 2 dell’art. 1306 c.c. al principio enunciato nel I comma, il debitore che non ha partecipato al giudizio può opporre al creditore la sentenza a sé favorevole, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa e salvo che nei suoi confronti si sia formato un altro giudicato di segno diverso, trovando in tal caso l’estensione degli effetti favorevoli del giudicato ostacolo nella preclusione maturatasi con l’avvenuta definitività della sua posizione».
Dunque se sulla stessa questione il coobbligato ha attivato un giudizio e ha ottenuto una pronuncia sfavorevole, il principio non si applica.