Notifica di atto impositivo con consegna al padre malato di alzheimer. Valida fino a querela di falso. Per la capacità del consegnatario è sufficiente un “esame superficiale”.

La Corte di Cassazione nella Ordinanza 17 gennaio 2020, n. 946 della Sezione Tributaria (Pres. Sorrentino, Rel. Di Marzio) decide su un ricorso nel quale il contribuente aveva affermato la invalidità della notifica di una cartella esattoriale, tra l’altro, per essere stata la stessa  notificata mediante consegna a persona diversa dal destinatario, senza che quest’ultimo sia stato poi avvertito mediante raccomandata informativa. Inoltre la notifica era stata effettuata nelle mani del padre del contribuente, persona però incapace, perché affetta dal morbo di Alzheimer. In particolare si lamentava che la CTR non aveva consentito la proposizione della querela di falso, sebbene abbia poi affermato che fosse questa l’unica modalità per contestare la validità della notifica.

La Corte rileva come dal ricorrente non sia data adeguata dimostrazione che all’epoca il padre si trovasse in condizione di incapacità. Quanto alla situazione di diritto venutasi a determinare si rammenta che la giurisprudenza ha chiarito che “sulla validità della notificazione di un atto (nella specie ingiunzione fiscale), mediante consegna di copia a mani di familiare capace … non incide la circostanza che il destinatario dell’atto medesimo si trovi in situazione di incapacità naturale”, Cass. sez. I, sent. 18.1.1979, n. 352. Sempre la Corte ha affermato, in tale occasione che “in materia di notificazioni, il limite di validità … va individuato nella palese incapacità dell’accipiens” (legalmente equiparata all’immaturità di un minore di 14 anni), dovendosi escludere che l’ufficiale giudiziario sia tenuto a compiere indagini particolarmente approfondite sulla capacità di quest’ultimo, potendosi limitare ad un esame superficiale. Né assume rilievo, per i Giudici di Legittimità, quale causa di nullità della notificazione, la prova della mera incapacità naturale, temporanea, del consegnatario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto invalida la notificazione di un avviso di accertamento avvenuta a mani della moglie convivente del contribuente, la quale, affetta da una “grave forma di ipertensione”, non immediatamente percepita dall’ufficiale giudiziario, aveva poi dimenticato di consegnare l’atto al destinatario)”, Cass. sez. V, sent. 12.3.2014, n. 5669.

Per la verità dalla motivazione non si capisce bene (almeno non lo abbiamo compreso noi) come il valore giuridico della notifica possa dirsi determinato una volta che essa sia avvenuta nelle mani di una persona tipicamente soggetta a cali di memoria e/o di concentrazione per la grave e particolare patologia che la affligge. Ci pare che oltre l’esame “superficiale” della capacità vada considerata la specificità della persona che si esamina, la quale può assolutamente non denotare manifestazioni esterne di una malattia che determina una fondata incertezza sugli esiti della notifica stessa.

La sentenza della CTR viene allora confermata nell’affermazione per cui ogni contestazione in ordine alla sua correttezza avrebbe richiesto una previa querela di falso”. Anche su questa impostazione ci sentiamo di esprimere dubbi giacché non di falso si tratta, nel caso specifico. Cioè non è in discussione l’avvenuta consegna a persona di famiglia, attestata dal notificatore, quanto la capacità del consegnatario.

Ci pare insomma che la Sezione Tributaria, anche quando in passato ha accolto le tesi della parte pubblica, abbia dato migliori dimostrazioni di lettura giuridica e di applicazione dei Principi rispetto a ciò che si è verificato nel caso specifico.