L’ordinanza n. 9106 del 18 maggio 2020 della sesta sezione della Corte di Cassazione (Pres. Greco, Rel. Crolla) accoglie il ricorso di una contribuente fondato su un vizio formale della cartella di pagamento. L’assenza del nominativo del responsabile del procedimento per l’iscrizione a ruolo.
Nel caso di specie, infatti, la cartella di pagamento era stata emessa successivamente al 1 giugno 2008, onde ad essa è applicabile il D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, conv. nella L. n. 31 del 2008, “che reca la necessità che nella cartella di pagamento figuri l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo”
Ma la cartella di cui si discuteva recava in realtà solamente l’indicazione del procedimento di emissione della cartella e non anche quello del responsabile di iscrizione a ruolo.
La CTR aveva stabilito nella sentenza impugnata che l’indicazione della società di riscossione sarebbe idonea a sopperire alla omessa indicazione del responsabile.
Ma l’assunto è contraddetto dalla giurisprudenza della Cassazione che ha enunciato il principio secondo il quale “la formulazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36,comma 4 ter, in attuazione di quanto più in generale già disposto dalla L. n. 241 del 1990, art. 8,comma 2, lett. c., non dà luogo a dubbi. Ciò che si richiede, per rendere “personalizzato” il rapporto tra Amministrazione e Cittadino, è che si indichi il nome del responsabile del procedimento. A tal fine non è certo sufficiente che si abbia ad indicare l’Ufficio o la struttura che è destinata a svolgere il procedimento (quale, nel caso di specie, il Direttore dell’Ufficio preposto all’iscrizione a ruolo). E’ più che evidente che l’indicazione dell’Ufficio o della Struttura, circostanze, del resto, ben note perchè rese pubbliche, non possono realizzare la finalità di rendere “personale” il rapporto, nel caso di specie, con il contribuente.
La “personalizzazione” è in funzione della chiara individuazione di una persona fisica responsabile della eventuale inosservanza del singolo procedimento, dovendo il contribuente sapere chi e in quale momento fosse “la persona fisica” appartenente all’Ufficio preposta allo svolgimento del procedimento” ( cfr Cass. 33565/2018).
La sentenza ipugnata viene quindi cassata e la causa, non essendo necessari accertamenti in punto di fatto, viene decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario proposto dal contribuente.