La sezione tributaria della Corte di Cassazione, a mezzo dell’ordinanza interlocutoria n. 15525 depositata il 21 luglio 2020 (Pres. Manzon, Rel. Nonno) ha devoluto al Primo Presidente l’eventuale rinvio alle Sezioni Unite riguardo la sussistenza o meno di una forma di decadenza per l’Amministrazione finanziaria per la contestazione dei presupposti e della natura del rimborso di credito Iva richiesto dopo dieci anni dall’indicazione in dichiarazione.
Nel caso specifico la curatela di un fallimento aveva indirizzato all’Agenzia delle Entrate un’istanza di rimborso, relativa ad un credito Iva maturato nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento. L’Ufficio richiedeva ulteriore documentazione, evidenziando altresì che il rimborso era sospeso in attesa della consegna. La curatela ricorreva in Commissione Tributaria, configurandosi a suo giudizio un diniego di rimborso. I giudici di primo grado accoglievano le doglianze, rilevando la decadenza dell’amministrazione dal potere di accertamento, in quanto la richiesta di rimborso no era stata tempestivamente contestata. La decisione veniva altresì confermata dai giudici di appello, che nel respingere l’impugnazione dell’Ufficio, confermavano il consolidamento del credito e la sua incontestabilità.
Avverso detta sentenza, l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in Cassazione.
I giudici di legittimità, preliminarmente hanno dato atto che il potere di rettifica dell’Amministrazione si è consumato con la decorrenza del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, in quanto si tratta della richiesta di rimborso di un credito Iva intervenuta dieci anni. Tuttavia riguardo alla decadenza dell’Ufficio rispetto alla possibilità di muovere contestazioni dell’esistenza del credito, si è formato un consolidato orientamento – si veda in particolare SS UU (5069/2019) – secondo il quale si dovrebbe sempre garantire all’Amministrazione di poter muovere obiezioni sull’an e sul quantum del credito di imposta alla pari del contribuente. Questo perché si tratta di contestare un proprio debito e non un debito del contribuente. Infatti per le Sezioni Unite «i termini decadenziali in questione sono apposti solo alle attività di accertamento di un credito della Amministrazione e non a quelle con cui la Amministrazione contesti la sussistenza di un suo debito», in applicazione «del principio secondo cui “quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum” (art. 1442 del codice civile)
La stessa Cass. S.U. n. 5069 del 2016, cit., tuttavia, come si ricorda nell’Ordinanza, non ha mancato di segnalare la disarmonia di sistema che si viene a creare allorquando si consenta all’Amministrazione finanziaria di eccepire in ogni tempo, anche una volta decorso il termine di decadenza previsto dalla legge per l’esercizio del potere di accertamento, la inesistenza del credito tributario esposto in dichiarazione, con ciò escludendosi l’effetto di cristallizzazione o consolidamento dello stesso. Quindi secondo la Sezione Tributaria sarebbe opportuna una nuova autorevole lettura del principio.
Esiste poi una ulteriore questione da analizzare nel caso posto (e nei casi simili) in cui si parla di IVA e non di tributi interni. Va infatti ricordato che si parla di un tributo che è risorsa propria della UE, il cui funzionamento è regolato dal rispetto del principio di neutralità dell’imposta: concedere all’Amministrazione finanziaria di contestare in ogni tempo l’esistenza del credito potrebbe determinare una lesione di tale principio, incidendo sul corretto funzionamento del meccanismo dell’assolvimento e della detrazione.