La VI sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 17710 depositata il 25 agosto 2020 (Pres. e Rel. Amendola) ha devoluto al Primo Presidente l’eventuale rinvio alle Sezioni Unite riguardo la questione del passaggio di consegne tra la società per azioni Equitalia e l’ente pubblico economico Agenzia delle Entrate Riscossione.
Sappiamo infatti che per effetto del Decreto legge n. 193/2016 il nuovo ente è subentrato a titolo di successore universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
La sezione filtro elenca una serie di questioni ancora controverse e che rendono necessario un intervento interpretativo da parte delle Sezioni Unite:
- il vaglio circa l’ultrattività del mandato alle liti (di cui a Cass. sez. un. 4 luglio 2014, n. 15295) e gli eventuali limiti di operatività del relativo principio, alla luce anche dell’elaborazione giurisprudenziale successiva (cfr. Cass. civ. sez. un. 30 gennaio 2020, n. 2087; Cass. civ. 5 maggio 2016, n. 895925; Cass. civ. 19 gennaio 2016, n. 710; Cass. civ. 25 novembre 2014, n. 24993);
- questioni di interesse generale, come la qualificabilità di ADER in termini di successore a titolo universale o particolare delle società del Gruppo Equitalia;
- questioni, come l’ammissibilità, e gli eventuali limiti di ammissibilità dell’intervento di terzi nel giudizio di cassazione, che nella giurisprudenza di legittimità hanno avuto soluzione non sempre uniformi.
Nel caso specifico Equitalia aveva iscritto un’ipoteca su un bene che era parte di un fondo patrimoniale istituito qualche anno prima dai contribuenti. Questi ultimi avevano impugnato la predetta iscrizione innanzi al Tribunale, che ne accoglieva le doglianze, dichiarandola illegittima. La pronuncia veniva completamente riformata dai giudici di appello, ritenendo vigente una presunzione in virtù della quale grava sul contribuente, l’onere della prova contraria relativa alla dimostrazione della finalità dell’attività di impresa intrapresa. Avverso detta sentenza i contribuenti proponevano ricorso in Cassazione notificando il ricorso ad Equitalia, ma si costituiva in giudizio, stante la novella legislativa introdotta dal DL 193/2016, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione (ADER).
Ciò evidentemente pone problemi di carattere processuale in ordine alla presunta ultrattività del mandato del difensore dell’originaria parte resistente estinta, in favore dell’ADER e più in generale alla legittimità dell’attività difensiva ad opera dell’Agenzia della Entrate e Riscossione nell’ambito del giudizio dinanzi alla Suprema Corte.