L’Ordinanza interlocutoria 19152 della Sesta sezione della Corte di Cassazione (Pres. Mocci, Rel. Conti) del 15 settembre 2020 chiede al Primo Presidente il rinvio alle Sezioni Unite della questione relativa alla qualificazione giuridica dell’atto di cessione di cubatura, ai fini dell’applicazione corretta dell’imposta di registro.
La CTR aveva nello specifico affermato che la cessione di cubatura costituisce una facoltà inerente al diritto di proprietà. Dunque è assoggettabile alla tariffa prevista per gli atti traslativi di diritti reali immobiliari. L’atto veniva inoltre assoggettato ad imposta catastale ed ipotecaria anche se anteriore alla nuova versione dell’art. 2643 c.c., disposizione che identifica gli atti soggetti a trascrizione con l’indicazione al comma 2-bis) dei “contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale”.
Per i ricorrenti, cedenti e cessionari del diritto, l’atto invece avrebbe dovuto essere qualificato come fattispecie negoziale ad effetti obbligatori per cui sarebbe stato necessario applicare l’art. 9 n. 1 del D.P.R. 131/1986 Tariffa, Parte I, relativo agli atti soggetti a registrazione in termine fisso del 3% ed aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
I giudici di legittimità menzionano le tesi opposte ed i riferimenti giurisprudenziali relativi questione ampiamente dibattuta sia in giurisprudenza che in dottrina circa il corretto inquadramento giuridico dell’atto di cessione di cubatura che è strettamente connessa alla negoziazione dei “diritti edificatori” e alla determinazione conseguente dell’imposta di registro.
Un indirizzo giurisprudenziale ritiene la cessione di cubatura un contratto ad effetti reali assoggettabile ad imposta di registro, avendo la stessa cubatura edificabile il carattere di un diritto reale immobiliare.
Un altro consistente indirizzo va invece nel senso di ritenere la natura obbligatoria dell’atto di cessione di cubatura. Quindi l’efficacia è obbligatoria solo tra i privati contraenti. Infatti sul piano pubblicistico a rilevare non è tanto il trasferimento, quanto la rinuncia all’utilizzazione della volumetria da parte del cedente.
La Corte quindi fa presente che con la prima interpretazione si avrebbero i criteri ordinari di tassazione con aliquota dell’8% dell’imposta di registro di cui all’art. 1 parte prima, allegato A, del D.P.R. 131/1986. Con la seconda si dovrebbe applicare l’art. 9 della stessa Tariffa con aliquota del 3% per gli atti diversi da quelli espressamente menzionati, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
Viene quindi ritenuto indispensabile rimettere la questione al Primo Presidente per un eventuale interessamento delle Sezioni Unite.