L’Ordinanza n. 22909 del 21 ottobre 2020 della sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Virgilio, Rel. Catallozzi) accoglie una eccezione del contribuente che segnala il verificarsi di una situazione di fatto tutt’altro che infrequente nella pratica. Ovvero il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 16, 17, 20 e 53, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per aver la sentenza impugnata omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per inesistenza della relativa notifica, effettuata al difensore non domiciliatario nel giudizio di primo grado.
In sostanza la notifica dell’appello era stata effettuata presso il Commercialista difensore in primo grado, ma non nel domicilio eletto (che risultava in uno studio legale).
La Corte ricorda come in tema di contenzioso tributario, la notifica dell’appello, cui si applica l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all’art. 330 c.p.c., va effettuata, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio, con la conseguenza che è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario (cfr. Cass. 17 febbraio 2017, n. 4233; vedi, altresì, sulla natura del vizio della notificazione e sui suoi effetti, Cass.,’Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916);
Tale nullità, secondo i Giudici di Legittimità, in quanto non sanata dalla costituzione del convenuto e rilevata solo in sede di legittimità, comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai l’impugnazione pervenuta a conoscenza dell’appellato, è sufficiente la riassunzione della causa nelle forme di cui all’art. 392 c.p.c..