“Ove l’Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi dell’art. 36 -bis d.P.R n. 600 del 1973 e dell’art. 54- bis d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l’effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tal modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, ciò sia in quanto il suo diritto nasce dalla legge, non dalla dichiarazione, e si concretizza in presenza dei presupposti”.
Questo il principio, ormai largamente consolidato, ribadito dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella ordinanza n. 25262 del 11 novembre 2020 (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Leuzzi).
La CTR nel caso specifico aveva ritenuto che non potesse essere riconosciuto il credito d’imposta utilizzato dal contribuente, maturato con riferimento al 2008, in quanto la relativa dichiarazione (modello unico) era stata tardivamente presentata in relazione all’annualità in parola.
Secondo i Giudici di Legittimità la decisione si pone in contrasto con il condiviso orientamento giurisprudenziale che fa prevalere l’esistenza sostanziale del credito rispetto all’aspetto formale della presentazione della dichiarazione(v. Cass. sez. un. n. 17757 del 2016, in tema di detrazioni IVA; v. Cass. sez. un. n. 17758 del 2016, in tema di ammissibilità dei controlli automatizzati; v. per una fattispecie analoga a quella ora in trattazione Cass. n. 31433 del 2018).
Inoltre la Corte ribadisce che anche in questi casi il contribuente, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria (Cass. n. 13378 del 2016, in tema di imposte sui redditi). Quindi il fatto che nella fattispecie esaminata, l’Agenzia delle Entrate abbia negato l’esistenza del credito sulla base del rilievo formale dell’omessa presentazione della dichiarazione non ha tenuto conto di tale ultima giurisprudenza secondo la quale ogni violazione formale è emendabile, sul piano del rapporto impositivo.