Con ordinanza n. 24848 del 6 novembre 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Locatelli, Rel. Di Marzio) si è occupata della deducibilità delle quote di accantonamento al trattamento di fine mandato (TFM) degli amministratori, in relazione ad una controversia sorta tra l’Ufficio ed una s.r.l. esercente l’attività di lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli.
Nei fatti la società contribuente riceveva tre distinti avvisi di accertamento con i quali veniva sottoposto ad imposizione un maggior reddito d’impresa, in conseguenza del recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili e di componenti positivi del reddito non dichiarati, in relazione agli anni 2005, 2006 e 2007. Parte del recupero, secondo quanto sostenuto dell’Agenzia, era dovuta alla equiparabilità, ai fini della disciplina legale dell’accantonamento, delle quote annualmente destinate a costituire i fondi per il TFM degli amministratori rispetto alle quote accantonate per il TFR dei dipendenti, e dunque nel limite massimo del compenso annuo diviso per 13,5 ex art. 2120 c.c.
La Corte, respinto il ricorso dell’Agenzia e non avendo rinvenuto una norma che obblighi le società a provvedere all’ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, ha quindi ribadito il principio di diritto secondo cui “in tema di redditi di impresa, in base al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 del d.P.R. n. 917 del 1986, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall’art. 95, comma 5, del medesimo d.P.R., che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio nel quale sono corrisposti”.