“Ove uno dei soggetti indicati nel d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 3, comma 3, incorra in più violazioni del d.lgs. n 241 del 1997, art. 7 bis (in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni) avendo omesso o ritardato la trasmissione di più dichiarazioni fiscali, trova applicazione il d.lgs. n. 472 del 1997 art. 12”
Questo il principio di diritto ribadito con ordinanza n. 1892 del 28 gennaio 2021 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Fracanzani) in relazione ad una controversia sorta tra l’Agenzia delle Entrate ed un professionista abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.
Nei fatti l’Ufficio contestava la tardiva trasmissione, in tempi diversi, di plurimi files contenenti distinte dichiarazioni per gli anni 2004 e 2005, per l’effetto applicando il cumulo materiale in applicazione dell’art. 8 della l. n. 689/81. Il professionista adiva così il giudice di prossimità, censurando la legittimità dell’atto impugnato per errata applicazione del cumulo. In accoglimento del gravame proposto, la CTP riteneva applicabile alla fattispecie in esame l’art. 12 del d.lgs. n. 472/97, che disciplina il concorso materiale di violazioni formali, riducendo anche la misura delle sanzioni. A seguito della conferma della sentenza di primo grado operata dalla CTR l’Agenzia ricorreva per Cassazione lamentando come la condotta imputabile al professionista intermediario, ossia l’invio tardivo dei files contenenti le dichiarazioni fiscali, non potesse essere considerata né formale né sostanziale, e la conseguente inapplicabilità del cumulo ex art. 12.
I Giudici di Legittimità respinto il ricorso dell’Ufficio hanno pertanto riaffermato il principio secondo cui nel caso di plurimi files di trasmissione telematica tardiva della dichiarazione da parte dell’intermediario non trova applicazione il cumulo materiale come sostenuto dall’Amministrazione Finanziaria, bensì (trattandosi di mera violazione formale arrecante solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione) quello giuridico ex art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 in forza sia del principio del “favor rei” che dell’esplicito richiamo allo stesso d.lgs. 472/1997 operato dal comma 7 bis dell’art. 36 bis del d.l. n. 223 del 2006.