“L’allegazione della copia all’avviso di liquidazione o la riproduzione del contenuto nell’avviso di liquidazione assumono una valenza paritaria ed equipollente rispetto alla funzione di assicurare al contribuente la conoscenza della sentenza civile, le cui enunciazioni o statuizioni siano assoggettate ad imposta di registro. La valutazione del giudice tributario deve essere rapportata al corretto assolvimento dell’onere informativo, verificando nel caso concreto che l’avviso di liquidazione, attraverso il corredo esterno di documenti allegati ovvero attraverso la riproduzione interna di documenti richiamati, garantisca in ogni caso al contribuente l’agevole intelligibilità dei valori imponibili, delle aliquote applicate e dell’imposta liquidata in relazione alla registrazione di un titolo giudiziale, senza alcuna differenza per la rilevanza fiscale delle enunciazioni (preliminari) e/o delle statuizioni (finali) e più in generale mantenga integro il diritto di opposizione del contribuente stesso da esercitarsi nel termine decadenziale di 60 giorni.”.
Questo il principio di diritto espresso con ordinanza n. 4112 del 17 febbraio 2021 dalla Sezione Filtro della Corte di Cassazione (Pres. Conti, Rel. Caprioli) in materia di autosufficienza informativa fornita al contribuente dall’avviso di liquidazione, di cui all’art. 54, comma 5 del D.P.R. 131/86, emesso in seguito all’emanazione di una sentenza civile.
Nei fatti l’Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale campana che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto il ricorso proposto da una contribuente per l’annullamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro applicata ad una sentenza del Tribunale di Noia emessa in una controversia civile. In particolare il giudice di secondo grado aveva ritenuto l’atto impugnato illegittimo per difetto di motivazione per avere l’Agenzia indicato soltanto la data ed il numero della sentenza civile oggetto di registrazione (della quale la contribuente contestava tra l’altro l’effettiva conoscenza) senza invece allegarla né riprodurla. Da qui il ricorso in Cassazione dell’Ufficio che, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art 7 l. 212/2000, lamentava che il giudicante avrebbe confuso uno specifico obbligo di allegazione degli atti con un generico obbligo di allegazione di ogni atto cui la motivazione fa riferimento. Secondo il motivo addotto dall’Ufficio l’obbligo di allegazione di cui all’art 7 avrebbe dovuto interessare unicamente gli atti non conosciuti o altrimenti conoscibili dalla contribuente, atteso che nel caso di specie la stessa era stata parte del giudizio nel quale era stata emanata la sentenza civile.
La Corte, respinto il ricorso dell’Ufficio, esaminando la questione circa il fatto che il mero riferimento nell’avviso al numero ed alla data di una sentenza su cui esso si basa possa o meno essere sufficiente a ritenere l’atto richiamato conosciuto dall’interessato (o comunque conoscibile per il solo fatto che egli sia stato parte nel relativo processo) ha evidenziato come sul tema si siano formati due distinti indirizzi giurisprudenziali.
Il primo dei due è quello secondo cui in tema di imposta di registro l’avviso di liquidazione che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione: l’obbligo di allegazione, previsto dall’art. 7, comma 1, della l. n. 212/2020, mira infatti a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, mentre in mancanza egli sarebbe invece costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (cfr. Cass. n. 18532/2010; Cass. n. 12468/2015; Cass. n. 29402/2017; Cass. n. 29491/2018; Cass. n. 28095/2020; Cass. n. 28800/2020).
Il secondo orientamento, invece, è quello per il quale si è ritenuto che l’obbligo di motivazione degli atti tributari possa essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale (cfr. Cass. n. 13110/2012; Cass. n. 15327/2014; Cass. n. 4176/2019; Cass. n. 29968/2019).
I Giudici di Legittimità, esaminati complessivamente i due indirizzi, hanno pertanto ritenuto che l’avviso di liquidazione (sia in relazione al suo contenuto, che in relazione ai suoi allegati) deve essere autosufficiente sul piano dell’informazione fornita al contribuente circa la causa e l’oggetto della pretesa impositiva. In tal senso l’allegazione di copia dell’avviso di liquidazione o la mera riproduzione del contenuto del medesimo devono intendersi paritari ed equipollenti circa la funzione di assicurare al contribuente la conoscenza della sentenza civile.