Con ordinanza n. 8185 del 24 marzo 2021 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Napolitano, Rel. Rossi) è tornata ad esprimersi in materia di responsabilità solidale tra sostituto e sostituito d’imposta circa la fattispecie di omesso versamento delle ritenute operate.
Nei fatti un contribuente persona fisica adiva gli organi della giurisdizione tributaria avverso la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per la riscossione delle somme, portate in detrazione nell’anno d’imposta 2014, non versate dal suo sostituto d’imposta pur avendo quest’ultimo operato le relative ritenute d’acconto. L’impugnativa, disattesa in prime cure, veniva accolta, a seguito di appello del contribuente, dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna. Da qui il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate.
Come noto ai sensi dell’art. 35 del d.p.r. 602/1973 “quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a
titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido”.
I Giudici di Legittimità, respingendo il ricorso dell’Ufficio e ricordando come in passato la questione fosse stata oggetto di divergenti letture ermeneutiche, hanno ribadito il recente chiarificatore principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui “in tema di ritenuta di acconto, nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”. (cfr. Cass., Sez. U., n. 10378/2019)