Con ordinanza n. 8697 del 29 marzo 2021 la Sezione Quinta della Corte di Cassazione (Pres. Sorrentino, Rel. Ceniccola) è tornata ad esprimersi circa le ragioni di urgenza valide ai fini dell’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente tali da consentire all’Amministrazione di emanare avvisi di accertamento ‘anticipati’.
Nei fatti la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello dell’Ufficio avverso la decisione con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso di una società a responsabilità limitata annullando l’avviso di accertamento per l’anno 2004 a titolo di Ires, Irap ed Iva, oltre sanzioni ed interessi. In particolare la CTR osservava che l’avviso di accertamento era stato emesso prima della scadenza del termine di cui all’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in assenza di motivazione dell’urgenza che ne aveva determinato l’anticipazione. Da qui il ricorso per cassazione con il quale l’Agenzia lamentava la trascuratezza della motivazione posta a fondamento dell’avviso anticipato (ribadita nell’atto di appello) che evidenziava chiaramente l’imminente decadenza dei termini di prescrizione.
Come noto l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente prevede che “dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”. Nel caso in esame, la ragione di urgenza che aveva indotto l’Ufficio a procedere all’adozione dell’avviso anticipato era costituita dall’imminente scadenza dei termini prescrizionali.
La Corte, respinto il ricorso, ha ribadito l’ormai consolidato principio di diritto per il quale “In tema di diritti del contribuente, la sola imminente scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa non integra una ragione di urgenza valida ai fini dell’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, st. contr., previsto a seguito della proposizione dell’accertamento con adesione da parte del contribuente, spettando piuttosto all’Amministrazione offrire come giustificazione dell’urgenza la prova, sulla base di fatti concreti e precisi, che l’emissione dell’avviso in prossimità del maturare dei termini decadenziali sia dipesa da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso al punto da rendere comunque necessaria l’attivazione dell’accertamento, pena la dissoluzione della finalità di recupero delle imposte non versate” (cfr. Cass. n. 15755/2020, Cass. n. 8749/2018).