“Nella pendenza di un processo tributario, l’Amministrazione finanziaria non può procedere all’iscrizione a ruolo dell’imposta a titolo definitivo, neppure sul presupposto della mancanza di un requisito del ricorso, dovendo anche tale vizio essere accertato nelle sede giudiziaria”. Questo il principio di diritto ribadito dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Virgilio, Rel. Chiesi) con ordinanza n. 8885 del 31 marzo 2021.
Nei fatti l’Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente una cartella di pagamento emessa a seguito di ruolo conseguente alla sopravvenuta definitività di sei avvisi di accertamento, impugnati dal contribuente innanzi alla C.T.P. con ricorsi però, non utilmente coltivati, per effetto della mancata costituzione nei relativi giudizi. Il contribuente impugnava la cartella di pagamento innanzi alla CTP di Ancona che accoglieva il ricorso. La C.T.R. delle Marche accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio ritenendo come lo stesso non potesse autonomamente ritenere definitivi gli imponibili accertati in presenza di un ricorso giudiziale del contribuente. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate attesa la pacifica definitività al momento della pronuncia di appello degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella di pagamento.
I Giudici di Legittimità, respinto il ricorso dell’Ufficio, hanno riaffermato il principio di diritto per cui “il ricorso proposto nei termini avverso l’avviso d’accertamento è idoneo ad introdurre un processo tributario e quindi ad impedire, fino alla sua conclusione, che l’accertamento diventi definitivo, senza che a questa regola faccia eccezione l’ipotesi in cui il ricorso presenti profili di inammissibilità (nella specie, la dedotta mancata costituzione del ricorrente) la cui sussistenza o mancanza, in caso di contenzioso tributario, deve essere accertata dal giudice adito” (cfr. Cass., Sez. V, n. 9116/2001).
Come ricordato dalla Corte la definitività dell’accertamento è, pertanto, esclusa dalla pendenza del procedimento giurisdizionale di impugnazione di quest’ultimo, a tal fine essendo sufficiente la presentazione di un atto potenzialmente idoneo a devolvere alla competente commissione tributaria il sindacato sul provvedimento, a prescindere da eventuali vizi dell’atto stesso o procedurali che ne comportino l’invalidità o inammissibilità.
Correttamente dunque la C.T.R. nel caso di specie si era pronunciata nel ritenere che la riscossione per l’intero credito potesse attivarsi solo a partire dalla data di definitività (acclarata in sede giudiziale) dei suddetti avvisi di accertamento e non (come sostenuto e realizzato dall’Ufficio) precedentemente ad essa, non rilevando, in senso contrario, la sopravvenuta declaratoria di inammissibilità di detti ricorsi nelle more dello svolgimento del grado di appello del giudizio.