Con ordinanza n. 10507 del 21 aprile 2021 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Bisogni, Rel. Manzon) torna ad esprimersi circa l’utilizzabilità della documentazione difensiva prodotta in sede processuale.
Nei fatti la CTR della Puglia rigettava l’appello proposto da una srl avverso la sentenza della CTP di Brindisi che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per imposte dirette ed IVA 2003. La CTR osservava in particolare che le riprese fiscali trovavano fondamento nella natura sostanzialmente elusiva dell’operazione di acquisto da parte della società contribuente di un immobile risultando palese la sproporzione in eccesso del prezzo pagato (in considerazione che la società venditrice solo qualche tempo prima aveva a sua volta acquistato detto immobile ad un prezzo di gran lunga inferiore) ed essendo quindi evidente, da un lato, l’assenza di ragioni economiche della stipula del contratto, da un altro, il vantaggio fiscale derivante per l’acquirente sia per le imposte dirette (maggiori costi deducibili) sia per l’IVA (maggior imposta detraibile). Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tra gli altri la violazione/falsa applicazione degli artt. 58, comma 2, d.lgs 546/1992, 32, comma 4, dPR 600/1973, 24, comma 2, Cost., avendo la CTR affermato l’inutilizzabilità della documentazione prodotta a sua difesa, in quanto non messa a disposizione dell’agenzia fiscale nella fase dell’istruttoria amministrativa e comunque non essendo la medesima producibile nel grado di appello.
I Giudici di Legittimità, accolto il ricorso, pur ribadendo che l’art. 32, comma 4, dPR 600/1973 prevede che la documentazione non consegnata dal contribuente verificato a seguito di richiesta dell’agenzia fiscale non può essere valorizzata né in sede amministrativa né in sede processuale, hanno tuttavia ricordato come la giurisprudenza di questa Corte sia ormai ferma nell’interpretare in modo restrittivo tale disposizione legislativa secondo il principio di diritto per cui “In tema di accertamento tributario, l’inottemperanza del contribuente a seguito dell’invio del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l’inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale solo dei documenti espressamente richiesti dall’Ufficio, in quanto detta disposizione normativa deve essere interpretata in coerenza con il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. e con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost”.
Come ricordato dalla Corte, tantomeno, in ogni caso, non sussisteva alcun divieto ostativo alla loro produzione in appello, secondo il principio consolidato per cui “In materia di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza” (cfr. Cass. n. 22776/2015).
Nel caso di specie, come evidenziato nel ricorso, in sede di istruttoria amministrativa l’agenzia fiscale aveva richiesto copia libro giornale, copia registro IVA acquisti, copia libro inventari, copia della fattura; mentre la società contribuente in sede processuale aveva prodotto ulteriori documenti a propria difesa (due consulenze di parte, di un mastrino di contabilità della società venditrice, della scheda contabile relativa all’immobile acquistato, dell’estratto del libro dei cespiti ammortizzabili, del bilancio 2003, della dichiarazione ICI, delle ricevute di pagamento ICI 2004) che non erano stati specificamente richiesti dall’Ente impositore, miranti però a dimostrare l’irrilevanza ai fini fiscali della compravendita oggetto delle pretese creditorie erariali nel periodo d’imposta considerato nell’avviso di accertamento impugnato.