Con ordinanza n. 14244 del 25 maggio 2021 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. De Masi, Rel. Pepe) ha sancito un interessante principio in materia di diritto camerale affermando come lo stesso sia soggetto all’ordinario termine di prescrizione quinquennale.
Nei fatti una contribuente proponeva opposizione avverso le intimazioni di pagamento emesse dalla società incaricata alla riscossione e afferenti al mancato versamento della tassa di iscrizione camerale e dei diritti annuali alla Camera di Commercio relativamente agli anni 2000 e 2001. La CTR dell’Abruzzo rigettava l’appello proposto dalla contribuente, confermando la decisione di primo grado, sul rilievo dell’avvenuta corretta notifica delle cartelle, della non intervenuta prescrizione del credito vantato nei confronti della contribuente e, infine, della accertata iscrizione di quest’ultima alla Camera di Commercio. Da qui il ricorso per Cassazione con il quale la ricorrente lamentava la mancata applicazione del disposto di cui all’art. 2948, n. 4 c.c., in virtù del quale, trattandosi di tributi (il diritto camerale) aventi natura di obbligazione ad esecuzione periodica, il termine di prescrizione sarebbe dovuto intervenire in cinque anni.
La Corte, dopo aver individuato per il diritto camerale a) la natura di tributo locale (art. 13, comma 3, della legge Finanziaria per il 2003, legge n. 289 del 2002) e b) la funzione di finanziamento ordinario delle camere di commercio con cadenza annuale (art. 18 l. n. 580/1993), ha precisato come lo stesso sia assimilabile a quei tributi che aventi cadenza periodica (ogni anno o in termini più brevi) si configurano alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l’art. 2948 n. 4 c.c. che prevede la prescrizione quinquennale.
Come precisato dai Giudici di Legittimità il diritto camerale non richiede, quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, una valutazione autonoma per ogni anno di imposta, assumendo espressamente il versamento annuale in un’unica soluzione e il fatto che il presupposto per il sorgere dell’obbligo di pagamento sia costituito dalla mera iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese.
La Corte, accolto il ricorso, ha pertanto ricordato come l’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fondi sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l’irrogazione delle sanzioni dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dall’art. 10 del d.m. n. 54 del 2005, secondo cui “l’atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell’atto d’irrogazione. L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione”.