Con risposta ad interpello n. 395 del 9 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti circa la deroga prevista dall’art 74-bis, comma 3, del DPR IVA che consente di ottenere i rimborsi dell’imposta non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi senza la prestazione delle garanzie prescritte dall’art. 38-bis.
L’Istante, una società con sede legale in Germania e identificata (ma non stabilita) ai fini Iva in Italia, maturava per l’anno di imposta 2019 un cospicuo credito IVA. Nel luglio 2019 il tribunale di Amburgo disponeva l’avvio definitivo di una “procedura di insolvenza volta alla ristrutturazione e ricapitalizzazione”. Trovandosi dunque nell’impossibilità di chiedere un rimborso IVA superiore ai 30.000 euro perché non in grado di rispettare le condizioni previste dall’art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (incapacità di ottenere una garanzia creditizia; impossibilità di apposizione del visto di conformità in conseguenza di un patrimonio netto negativo) chiedeva di sapere se sussistessero i requisiti per godere dell’esonero da garanzia (ex articolo 74-bis, comma 3, DPR IVA) essendo sottoposto ad una procedura concorsuale in Germania.
L’Agenzia ha ricordato che ai sensi dell’art 74-bis, comma 3, del DPR IVA “in deroga a quanto disposto dal primo comma dell’articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell’articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni”.
Già in precedenza l’Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di chiarire (con la circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014) come, dato il carattere agevolativo, la disposizione recata dall’articolo 74-bis del DPR n. 633 non è suscettibile di estensione ad altre procedure diverse dal fallimento e dalla liquidazione coatta amministrativa.
L’Ufficio in assenza di elementi concreti che consentano di assimilare la procedura di insolvenza, cui è sottoposto l’istante in Germania, al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa, non ha pertanto rinvenuto le condizioni per applicare al caso di specie l’esonero dall’obbligo di prestare garanzia ex articolo 74-bis, del decreto IVA, negando con ciò all’istante la possibilità di chiedere a rimborso il credito d’imposta maturato.