Con ordinanza n. 18367 del 30 giugno 2021 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Bruschetta, Rel. Catallozzi) si è espressa confermando il recente orientamento giurisprudenziale che sancisce l’applicabilità del c.d. principio del favor rei nel caso di effettuazione di compensazioni di crediti fiscali (nella specie l’IVA).
Nei fatti una s.r.l. operante nel settore dello studio, progettazione e realizzazione di cilindri oleodinamici e pneumatici proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Lombardia di reiezione dell’appello incidentale proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il suo ricorso per l’annullamento dell’atto di contestazione con cui erano state irrogate sanzioni per l’effettuazione di compensazioni di IVA 2008 per importi superiori al limite di euro 516.456,90. In particolare, il giudice di appello, confermando la decisione della CTP, respingeva il gravame della contribuente evidenziando che la violazione aveva natura sostanziale e che non esistevano cause di non punibilità.
La Corte ha disatteso tre dei quattro motivi di ricorso addotti dalla società contribuente. I Giudici di legittimità hanno infatti confermato: l’esistenza di una espressa previsione normativa che fissa un limite massimo alla compensazione dei crediti i.v.a. (art. 34, l. n. 388/2000) e il mancato contrasto della medesima con il diritto UE; l’assenza di una situazione di obiettiva incertezza interpretativa delle disposizioni in materia di superamento del limite compensabile dei crediti imposta; l’inapplicabilità della definizione agevolata della controversia (artt. 16, terzo comma, e 17, secondo comma, d.lgs. n. 472/1997) nella fattispecie di compensazione in misura superiore a quella consentita.
La Corte, rinviando nuovamente la questione alla CTR, ha tuttavia accolto la doglianza della contribuente in merito alla mancata applicazione del trattamento sanzionatorio più mite conseguente all’approvazione dell’art. 9, secondo comma, d.l. n. 35/2013, che ha innalzato ad euro 700.000,00 il limite di euro 516.000 euro previsto dall’articolo 34, primo comma, l. n. 388/2000.
Come ricordato dai Giudici di Legittimità il richiamato art. 9, secondo comma, disponendo l’innalzamento del limite per la compensazione dei crediti IVA, ha determinato una riduzione dell’ambito della condotta rilevante ai fini sanzionatoria, che risulta, per l’effetto, circoscritta all’omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto, e, conseguentemente, l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite, in ragione del fatto che la sanzione è liquidata in relazione all’entità della somma indebitamente compensate. La nuova disposizione ha dunque introdotto un regime sanzionatorio più favorevole per il contribuente, che secondo la Corte nel caso in esame trova applicazione in ossequio al principio del favor rei di cui all’art. 3, d.lgs. n. 472/1997 (cfr. Cass n. 4806/2021).