Con risposta ad interpello n. 463 del 7 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni interessanti chiarimenti circa il principio di attrazione (ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR del reddito derivante dall’attività di collaborazione continuativa in quella di lavoro autonomo (art. 53 TUIR).
Nei fatti il Ministero istante rappresentava di aver stipulato, a decorrere dal 2020 al fine di far fronte alle esigenze connesse allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale sanitario e personale dell’area della comunicazione. Il Ministero precisava inoltre che i compensi ai collaboratori sono stati erogati mediante emissione di cedolini riportanti gli emolumenti netti da corrispondere a tale personale, con indicazione delle trattenute d’imposta, ai fini Irpef ed Irap, nonché ai fini previdenziali. Alcuni medici, tuttavia, lamentavano l’erronea applicazione del regime fiscale applicato ai compensi e della ritenuta d’acconto, avendo gli stessi aderito al regime forfetario. Il Ministero istante chiedeva dunque all’Ufficio di conoscere il corretto trattamento fiscale da applicare ai compensi erogati ai medici che hanno aderito al regime forfetario, in esecuzione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati.
L’Agenzia ha dapprima ricordato come ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c-bis), TUIR rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa cd. “tipici” (quali l’ufficio di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, collaborazioni a giornali e riviste, partecipazione a collegi e commissioni), nonché quelli cd. “atipici”, ovvero in relazione ad altre attività di collaborazione non individuate espressamente dalla norma.
Del resto, l’Ufficio ha comunque precisato come, sempre ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c-bis), (ultima parte) qualora gli uffici o le collaborazioni rientrino nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente, i predetti compensi si configurano quali redditi di lavoro autonomo e non redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; in sostanza, nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo sussiste un principio di attrazione per quei rapporti di collaborazione, sia tipici che atipici, inerenti l’oggetto dell’attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente.
L’Agenzia a tal proposito ha sottolineato che, per valutare se operi o meno il principio di attrazione del reddito derivante dall’attività di collaborazione in quella di lavoro autonomo, occorre stabilire se sussista o meno una “connessione” tra le due attività, ossia se per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo (cfr. anche circolare 6 luglio 2001, n. 67/E, paragrafo 2); in tal caso, infatti, i compensi derivanti dall’attività di collaborazione coordinata e continuativa sono assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di lavoro autonomo e non si qualificano fiscalmente quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
L’Ufficio ha infine chiarito come, nella fattispecie rappresentata dall’Istante, essendo evidente che l’attività oggetto del contratto di collaborazione coordinata e continuativa rientri nell’oggetto tipico dell’attività di lavoro autonomo esercitata, i relativi compensi, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), ultima parte, del Tuir, costituiscono per il percipiente redditi di natura professionale, fiscalmente rilevanti ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Tuir. Di conseguenza il Ministero non avrebbe dovuto operare ritenuta alcuna sui compensi corrisposti ai collaboratori aderenti al regime forfetario.