Quando gli amici che seguono la nostra rivista osservano i problemi dei gradi di merito della Giustizia Tributaria invocando Giudici professionali e di carriera, viene da rispondere che i maggiori problemi in questo comparto sono invece frutto di certi “orientamenti” (ma il Giudice non era soggetto solo alla Legge?) della Suprema Corte.
Basta leggere l’Ordinanza 21760 del 29 luglio 2021 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Manzon) per capire lo stato delle cose.
Il problema della mancata emissione dello scontrino reiterata è questione ben nota agli operatori sul piano pratico.
In sede di verifica si rilevano più violazioni (normalmente nel giro di poche ore o addirittura di minuti), anche commettendo errori evidenti (famoso il caso degli ingrossi, non tenuti all’emissione del documento specifico). Si rilevano le violazioni e si applicano delle sanzioni che possono essere definite dal punto di vista pecuniario con cifre tutto sommato modeste in acquiescenza. Si scrive addirittura nei verbali che le sanzioni possono essere definite a un terzo dell’irrogato, senza far riferimento ad altre sanzioni potenziali.
L’imprenditore, di fronte a cifre tutto sommato contenute, paga non interpellando neppure il proprio consulente (che ha egli stesso un costo, evidentemente).
Ed invece con più calma arriva un provvedimento emesso non ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97, come quello di cui si è finora parlato ma del successivo articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/97 il quale prevede anche una sanzione accessoria applicabile quando siano contestate, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 472/97 quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi, nell’arco di un quinquiennio.
La sanzione accessoria prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero la sospensione dell’esercizio dell’attività per un periodo previsto tra tre giorni e un mese. E qui cominciano i danni rilevanti.
E’ evidente a tutti che in questa procedura c’è qualcosa che non funziona. Non alla Sezione Tributaria che testualmente ricorda:
“l’art. 12, secondo comma, d.lgs. n. 471 del 1997, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, prevede che qualora siano state contestate ai sensi dell’art. 16, d.lgs. n. 472 del 1997, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese;
– tale formulazione è frutto della modifica operata dall’art. 1, ottavo comma, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, conv., con modif., nella I. 24 novembre 2006, n. 286, il quale ha sostituito il presupposto del definitivo accertamento delle violazioni rilevate con quello della contestazione di siffatte violazioni;
– da ciò consegue che in sede di impugnazione dell’atto di irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività il contribuente non può utilmente eccepire l’insussistenza delle violazioni poste a fondamento di tale atto, essendo sufficiente che le stesse siano state ritualmente contestate;
– sotto altro aspetto, si osserva che la norma in esame ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell’art. 16, terzo comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per cui l’irrogazione della sanzione accessoria non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione (così, Cass., ord., 26 febbraio 2020, n. 5185).
La questione è risolta. I componenti delle Commissioni di merito, sempre bramosi (tranne rarissime eccezioni) di avallare le tesi della Parte Pubblica, potranno dunque copiare e incollare queste poche righe.
Siamo viceversa convinti che il tema sia più complesso e coinvolga il principio di affidamento e buona fede (sul quale hanno fatto leva i Giudici che hanno dato ragione al contribuente), il diritto di difesa (come è possibile che non ci si possa difendere sul secondo atto semplicemente perché si è accettato il primo, quando il secondo non era stato posto in essere?) e altre piccolezze che ai nostri Giudici di Legittimità evidentemente non paiono inerenti al tema.