Con risposta ad interpello n. 566 del 26 agosto 2021 l’Agenzia ha escluso il riconoscimento delle agevolazioni ‘prima casa’ per le pertinenze censite al momento dell’acquisto nella categoria D/10 anche nel caso in cui, a seguito di ristrutturazione, queste dovessero successivamente risultare accatastate in categoria C/2, C/6, C/7.
Nei fatti l’Istante, avendo stipulato e registrato un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto una ‘ex casa colonica’, chiedeva all’Ufficio la possibilità di fruire delle agevolazioni previste per l’acquisto della cd. ‘prima casa’ anche per le pertinenze censite in categoria D/10 che, successivamente alla stipula del rogito, ad ultimazione dei lavori di demolizione e ricostruzione sarebbero poi state accatastate in categoria C/2, C/6 e C/7.
L’Agenzia ha ricordato come le agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa”‘ (art. 1 di cui alla Tariffa Parte I allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) si applicano anche all’acquisto di beni da destinare a pertinenza dell’immobile abitativo, limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (comma 3 Nota II-bis posta in calce al citato articolo 1 della Tariffa).
Con riferimento alle pertinenze l’Ufficio ha poi richiamato: la circolare 12 agosto 2005, n. 38/E con la quale è stabilito che l’agevolazione in esame, si applica limitatamente a ciascuna pertinenza classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, purché destinate in modo durevole al servizio della casa di abitazione; la circolare 29 maggio 2013, n. 18/E che ha precisato che l’elencazione delle categorie catastali deve reputarsi tassativa e l’agevolazione compete esclusivamente per non più di una delle pertinenze ricadenti nelle citate categorie catastali.
Sulla base di tali considerazioni l’Agenzia ha dunque escluso che le agevolazioni per la “prima casa” previste per le pertinenze dal comma 3 della citata Nota II-bis possano essere riconosciute con riferimento alle pertinenze accatastate, al momento dell’acquisto, nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), ma soltanto le pertinenze classificate, al momento della stipula dell’atto di acquisto, nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7.