Nel caso di specie, veniva ceduto un ramo d’azienda e, successivamente, venivano alienati i beni presenti nel magazzino.
Nel proporre impugnazione avverso il decreto di sequestro, il difensore aveva dedotto che tali cespiti erano stati venduti ad un prezzo congruo e mediante strumenti di pagamento tracciabili.
Sennonchè, il Tribunale del Riesame (con decisione confermata dalla Suprema Corte) ha rilevato la non corrispondenza dello schema negoziale alla effettiva volontà dei contraenti, diretta invece alla cessione dell’intera attività imprenditoriale, epurata però dai debiti con il Fisco.
In particolare “può ipotizzarsi una cessione di ramo di azienda, in quanto una parte dell’azienda, intesa come complesso dei beni organizzati per l’esercizio di un’impresa, resti nella titolarità della parte cedente, evenienza questa radicalmente esclusa nel caso di specie in cui quanto rimasto in capo alla …, ovverosia i soli debiti pregressi, non consentiva in alcun modo l’esercizio dell’attività imprenditoriale, tanto è vero che la stessa dopo aver cessato, gioco forza, ogni attività, è stata dichiarata fallita” (Cass. Pen., III Sez., 6 settembre 2021, n. 32893)