Con risposta a interpello n. 581 del 8 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non si applica sanzione alcuna alla restituzione del contributo a fondo perduto quando l’indebita percezione sia dovuta ad obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della norma tributaria. Nel caso di specie il contribuente avendo percepito il contributo ad aprile 2020 si era accorto, soltanto in seguito ad una circolare emessa dall’Agenzia il mese successivo, di aver erroneamente inserito alcuni dati nell’istanza.
Nei fatti l’istante riferiva all’Ufficio di aver presentato la richiesta a fondo perduto (articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 “Decreto Sostegni”) e di aver ricevuto, in seguito all’accoglimento della predetta, il contestuale accredito in data 27 aprile 2021. Successivamente, in data 14 maggio 2021, veniva pubblicata la circolare 5/E con la quale l’Agenzia chiariva che il valore derivante dall’estromissione dell’immobile strumentale dai beni dell’impresa non dovesse essere incluso dal calcolo del fatturato del 2019 poiché, seppure inclusa nel campo di applicazione ai fini Iva, cessione di bene ammortizzabile non riconducibile alla nozione di fatturato di cui al comma 4, articolo 1 del citato Decreto Sostegni. L’istante, intenzionato a restituire quanto indebitamente percepito, chiedeva dunque se nel caso specifico fossero dovute anche le sanzioni previste dalla norma in caso di indebita percezione del contributo.
L’Agenzia, riprendendo quanto chiarito con la circolare n. 25/E del 2020, ha confermato che, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 10, comma 3 dello Statuto del Contribuente (legge n. 212 del 2000) secondo cui “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”, nei casi di errata percezione del contributo a fondo perduto non sono dovute sanzioni (di cui all’articolo 1, comma 9, Decreto Sostegni) nel caso in cui il contribuente conosca di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti dall’Amministrazione in data successiva a quella di fruizione dell’aiuto.
Nella fattispecie in esame l’Ufficio ha quindi riconosciuto all’Istante la possibilità di restituire il contributo comprensivo degli interessi, senza l’aggravio di sanzioni.