Con ordinanza n. 24359 del 9 settembre 2021 la Sezione Filtro della Corte di Cassazione (Pres. Luciotti, Rel. Delli Priscoli) si è espressa ribandendo l’ormai consolidato principio di diritto concernente l’irretroattività delle disposizioni contenute nell’art. 12 del dl 78/2009 (convertito in legge con la l. 102/2009) riguardanti in particolar modo la previsione del raddoppio dei termini di accertamento per le attività finanziarie detenute all’estero nei cosiddetti Paesi “black-list”.
Nei fatti a seguito di attività investigativa emergeva che un contribuente, tramite la corresponsione di un premio per la sottoscrizione di un prodotto finanziario avente natura solo formalmente assicurativa, aveva inteso occultare al Fisco la propria situazione patrimoniale ed economica (ottenendo anche l’anonimato ai fini dello scambio delle informazioni fiscali, trattandosi di un’operazione post in essere in Paese “black-list”). Con tre avvisi di accertamento l’Ufficio rideterminava il reddito complessivo (annualità 2007) e i redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva (2008 e 2009) del contribuente. La CTP accoglieva integralmente il ricorso del contribuente. La CTR, invece, accoglieva le doglianze dell’Ufficio in merito all’annualità 2009, respingendo quelle relative al 2007 e al 2008 sul presupposto dell’intervenuta decadenza stante la natura sostanziale (e non processuale) e quindi non retroattiva del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall’art. 12 del D.L. n. 78 del 2009. Seguiva dunque ricorso per cassazione dell’Agenzia.
I Giudici di Legittimità hanno ricordato come la presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 12 cit.) in vigore dal 1° luglio 2009, non ha efficacia retroattiva in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale. Come già più volte affermato dalla stessa Corte le norme in tema di presunzioni sono collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile ed inoltre una differente interpretazione potrebbe – in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. – pregiudicare l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione (cfr. Cass. n. 7959/2021; Cass. n. 19446/2020; Cass. n. 4984/2020; Cass. n. 29633/2019; Cass. n. 33060/2019).
La Corte, rigettando il ricorso dell’Agenzia, ha dunque confermato la corretta applicazione del suddetto principio operata dalla CTR la quale, avendo ritenuto non retroattivo l’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 (conv., con modif., dalla legge n. 102 del 2009), non ha applicato tale sopravvenuta disciplina del 2009 alla controversia di specie relativa all’anno di imposta 2007 e 2008.