Nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2021, Parte Generale, pag. 28, è riportata l’Ordinanza del 16 aprile del 2019 con la quale la sesta sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 del TUIR in relazione agli articoli 3, comma 1 e 53 comma 1 della Costituzione. Ciò nella parte in cui, in particolare, il predetto articolo 26, nel prevedere che il reddito dei canoni non percepiti dai soggetti che possiedono immobili a titolo di proprietà non concorre alla formazione del reddito, subordina detta previsione alla sola conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
La CTR nel caso specifico era chiamata a giudicare sulla questione posta alla sua attenzione relativamente al caso di una società contribuente che non aveva pagato una serie di canoni di locazione ed alla fine era stata dichiarata fallita, con il credito della contribuente ammesso alla procedura.
In primo grado la sentenza era stata favorevole alla ricorrente.
In appello però l’Agenzia delle Entrate chiedeva l’applicazione letterale dell’articolo 26 che prevede il caso di mancato percepimento del canone ma fissa il principio per cui “I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento”.
Cosa che nel caso specifico non si era verificata.
Per i Giudici Regionali tuttavia la mancanza di capacità contributiva non si concretizza nel solo caso richiamato dalla norma, ma tutte le volte in cui il contribuente non riscuota il canone e ve ne sia dimostrazione in sede giudiziaria. Anche in questi casi il contribuente dovrebbe essere esentato dal reddito e ve ne sia dimostrazione in sede giudiziaria. Anche in questi casi il contribuente dovrebbe essere esentato dal corrispondere un’imposta relativa ad un reddito non percepito, pena l’evidente disparità di trattamento nei confronti sia di chi, non percependo alcun reddito, non corrisponde all’erario alcunché sia più specificamente di chi, sia pure per motivi diversi dalla morosità del conduttore, non riscuote il canone di locazione. Pena anche, ed in maniera più specifica, la violazione del principio di cui all’art. 53 della Costituzione, dai momento che viene chiamato a concorrere alle spese pubbliche in ragione della (sua) capacità contributiva chi per tabulas ( id est per fatto accertato in sede giudiziaria) detta capacità non la possiede.
Il disposto di cui all’art. 26, comma 1, seconda parte è, quindi, secondo la CTR, viziato da illegittimità costituzionale perché viola, ad avviso della Commissione, gli articoli 3 e 53 della Costituzione.