Con risposta a interpello n. 691 del 8 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha confermato la non imponibilità delle somme attribuite ai soci in esito allo scioglimento della società semplice nei limiti in cui esse derivino da operazioni che non hanno concorso al reddito complessivo imponibile della società semplice stessa.
Nei fatti una s.a.s, avente ad oggetto l’acquisizione di partecipazioni in società immobiliari e finanziarie partecipata da persone fisiche e titolare di una quota di partecipazione in una società semplice, chiedeva all’Ufficio se la vendita di due immobili acquisiti nel 1978 da parte di detta società semplice e la successiva distribuzione ai soci dell’importo incassato in virtù della liquidazione societaria potesse generare base imponibile in capo ad essa stante la qualità di socio.
Come ricordato dall’Agenzia la società semplice non può svolgere attività commerciale in base al disposto dell’articolo 2249 del codice civile. Tale circostanza condiziona le modalità di imposizione dei redditi prodotti da tale tipologia di società, differenziandoli rispetto agli altri tipi di società di persone con i quali, tuttavia, condivide il regime di imputazione dei redditi per trasparenza ex articolo 5 del Tuir; ovvero l’assoggettamento ad imposta avviene direttamente in capo a ciascun socio in proporzione alla propria quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dall’effettiva percezione dello stesso.
Per tali motivi limitatamente agli utili già imputati per trasparenza in capo ai soci le successive distribuzioni determinano esclusivamente un effetto indiretto, vale a dire una variazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (articolo 68, comma 6, del Tuir). Inoltre, la tassazione definitiva in capo alla società semplice in ragione della presenza di redditi esenti o assoggettati ad imposizione sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta comporta che tali importi non concorrano al reddito complessivo imponibile della società e la successiva distribuzione degli stessi non subisca alcuna imposizione.
Nel caso di specie, come evidenziato dall’Ufficio, l’operazione di cessione delle unità immobiliari detenute dalla società semplice dal 1978 non genera una plusvalenza ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, poiché sulla base di tale norma è considerata produttiva di reddito diverso la cessione a titolo oneroso degli immobili “acquistati o costruiti da non più di cinque anni”.
L’Amministrazione ha dunque confermato che la distribuzione ai soci delle somme derivanti dalla cessione in oggetto non può dar luogo a tassazione in capo agli stessi in quanto le somme attribuite derivano da redditi che non sono imponibili in capo alla società semplice. Più specificamente nella fattispecie non saranno imponibili i redditi compresi nelle somme che saranno attribuite ai soci in esito allo scioglimento della società semplice nei limiti in cui esse derivino esclusivamente dalla cessione delle predette unità immobiliari possedute da oltre un quinquennio.