La Sentenza n. 11824 del 12 maggio 2017 della quinta sezione della Corte di Cassazione (Pres. Di Amato, Rel. La Torre) contiene un interessante riferimento alle regole del litisconsorzio necessario previsto dall’articolo 14 del D.Lgs 546/92.
Per la Corte l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all’art. 5 TUIR e dei soci delle stesse (art. 40 d.P.R. 600/73), comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente la società e i soci, i quali devono essere tutti parte nello stesso processo.
Ciò comporta che la sentenza che non rispetti queste regole sia affetta da nullità rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, come da giurisprudenza consolidata (Sez. Un. n. 14815 del 04/06/2008; Cass. n. 25300 del 28/11/2014; Cass. n. 23096 del 14/12/2012).
La Corte ricorda altresì che nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non vada dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci), ma vada disposta la riunione.
Ma ciò è tuttavia possibile solo quando la situazione processuale sia caratterizzata da:
(1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi;
(2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese;
(3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;
(4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. (v. Cass. n. 3830/2010; n. 17633/2014).
Nei casi che fuoriescono da questo schema, non si determina la possibilità di riunire le cause: il difetto del “simultaneus processus” allora si configura e la sentenza è nulla.