La quinta sezione della Corte di Cassazione nell’ordinanza 24 maggio 2017 n. 13054 (Pres. Virgilio, Rel. Iannello) censura l’applicazione delle percentuali di ricarico (nel caso specifico non neppure particolarmente anomale rispetto alla media) come base unica per l’accertamento analitico – induttivo. Ciò anche se le stesse sono elaborate su base locale e perciò ritenute precise e mirate dall’Agenzia delle Entrate.
La Corte ricorda il costante indirizzo della giurisprudenza, in tema di accertamento delle imposte ed in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, l’accertamento dei maggiori ricavi d’impresa può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza soltanto se essa raggiunga livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare, appunto, la documentazione contabile di ogni attendibilità; diversamente, siffatta difformità rimane sul piano del mero indizio, ove si consideri che gli indici elaborati per un determinato settore merceologico, pur basati su criteri statistici, non integrano un fatto noto e certo e non sono idonei, da soli, ad integrare una prova per presunzioni (Cass. 09/12/2013, n. 27488; Cass. 24/09/2010, n. 20201; Cass. 05/12/2005, n. 26388; Cass. 14/04/2003, n. 5870);
Viene pertanto cassata la sentenza di appello non conforme ai menzionati principi.